Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Avveniri S.A.S., did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Credemleasing Spa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16554/2024 R.G. proposto da : AVVENIRI S.A.S. FORNITURE DENTALI DI AVVENIRI PAOLO CO., elettivamente domiciliato in MOLFETTA VIA PIAZZA N. 62, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGNO LEONARDO (SCRLRD64H10F284F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDEMLEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI, 11, presso lo studio dell’avvocato SABELLI LUCA (SBLLCU60E15H501H) rappresentato e difeso dagli avvocati BARBIERI GIORGIO (BRBGRG57H07H223I), BERTANI BRUNELLA (BRTBNL63B57H223U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.937/2024 depositata il 08/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge