Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, BPER Banca S.p.A., did not act to preserve the case, while the respondent, Martinelli Luana, argued for the continuation of the review. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23321/2024 R.G. proposto da : BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in C ampobasso, alla via Monsignor Bologna n. 18, presso lo studio dell’Avvocato Mario Davì (DVAMRA70E21L113S) che larappresenta e difende. -ricorrente- contro MARTINELLI LUANA, elettivamente domiciliata in M acerata, al Corso Cavour n. 33, DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Aldo Ariozzi (RZZLDA69P12E783N) che l a rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Claudia Tombesi (TMBCLD76H44E783U). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ANCONA , n. 1066/2024,depositata il giorno 08/07/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/03/2025. I