Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by CUSENZA GIUSEPPE and IMMOTER S.R.L., did not respond to the court's proposal for case settlement, while the respondent, ORTLES 21 S.R.L., argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the relevant procedural code and ordered the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's communication of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19811/2024 R.G. proposto da : CUSENZA GIUSEPPE, IMMOTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in Marsala (TP), C ontrada C ozzaro n. 291/M, DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Luigi Giacomo Messina (MSSLGC67L25D423I) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro ORTLES 21 S.R.L.,e, per essa, quale procuratrice, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliat a in R oma, alla V ia Po n . 12, presso lo studio dell’ A vvocato Giuseppe Caputi (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Marco Pesenti (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- nonchécontro CREVAL S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO , n. 1579/2024,depositata il 30/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; PER QUUESTI MOTIVI Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il