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Decreto — n. 8760/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a lower court decree against multiple defendants and a company, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation default response judicial settlement offer correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19199/2024 R.G. proposto da : BELTRAMI OTTAVIA, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza del Liberty n. 8, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Mario Cera (CREMRA53H26H985U) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Paolo Cadili (CDLPLA76L03A372G). -ricorrente- contro UBERTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Brescia, alla via Gabriele Rosa n. 71, presso lo studio dell’Avvocato Alberto Ferrarese (FRRLRT47H27L781I) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- e MIDOLO STEFANO, BONI MANFREDO, LANDRISCINA FRANCESCO VITO, elettivamente domiciliati in Roma, alla via C elimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti (PNRPLA60L14H501O) che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Emilio Midolo (MDLMLE60P21B157K). -controricorrenti- e PELIZZARI MARIO, CHIARINI GIULIANA, elettivamente domiciliati in Milano, alla via P aolo Da Cannobio n. 9 , DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato Elena Olivetti (LVTLNE70E57F952C) che li rappresenta e difende. -controricorrenti- e BELTRAMI SIMONE, BELTRAMI GIAMBATTISTA, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Vittoria Colonna n. 39, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Chieppa (CHPNRC82A07E290S) che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giuseppe Lombardi (LMBGPP49M07D150Y). -controricorrenti- nonchécontro FINBEST SPA;MOLGORA FRANCESCA -intimate- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA , n. 407/2023,emesso il 12/07/2024 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i costituite , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso