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Ordinanza — n. 8691/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses correction request for adding joint liability clause as it requires substantive interest analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the request to correct a material error inadmissible. The appellant sought to add a clause imposing joint and several liability on the company's president, arguing it was a mere clerical fix. The court ruled that establishing joint liability involves a substantive assessment of shared interests under Article 97 of the Code of Civil Procedure, which cannot be resolved by a simple correction of text.

Regesto Legislator

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Art. 97 c.p.c.; Art. 287 ss. c.p.c.: A request to correct a material error is inadmissible if the proposed amendment requires a substantive judicial assessment of shared interests or discretionary allocation of liability, rather than a mere textual correction.

Parole chiave

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material error correction joint and several liability shared interests assessment substantive vs material Code of Civil Procedure clausola di solidarietà assenza di caso di rigore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 97 c.p.c.
Art. 287 ss. c.p.c.
16514/2024 ove sirilevava che il ricorso ex art. 287 ss.
art. 97 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 9438/2002
-ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;
Cass., n. 10203/2009
Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n.
Cass., n. 21213/2013
Cass., n. 12184/2020
10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020, Cass., Sez.
Cass., Sez. U. n. 29432/2024
12184/2020, Cass., Sez. U. n. 29432/2024).
sez. un., n. 9438/2002
-ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g.18156/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.19931/2023, nel procedimento, proposto da MATTEI GENTILI MARIA MADDALENA, MATTAZZI PAOLA, MATTAZZI LUISA E MATTAZZI ANNAMARIA in qualità di eredi di MATTAZZI GIANCARLO, nonché AGLIETTA UBALDO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Piselli contro ACIES-AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI S.R.L., rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli Avv.ti Prof. Raffaele Torino e Michele Briamonte, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n 22/A, presso lo studio del Prof. Avv.

Mario Bussoletti. -controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025 dal Consigliere Daniela Valentino Oggetto: correzione errore materiale FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE premesso che: - su istanza proposta dagli avv. ti Prof. Raffaele Torino e Michele Briamonte,nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. 18156/2023 RG questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 16514/2024 ove sirilevava che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non era stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, e così rinviava a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria in qualità di Eredi Di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Piselli da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; -ACIES-Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l. ha tempestivamente e regolarmente notificato il ricorso ai Sigg.ri Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi,Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria in qualità di Eredi Di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo - la ricorrente ha prodotto istanza di fissazione d’udienza in data 27.11.2024; - considerato che, nonostante l’avvenuta notificazione i ricorrenti Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria in qualità di Eredi Di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Pisellisono rimasti intimati; -con ricorso depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 20/09/2023, ACIES-Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 19931/2023; in particolare a pag. 8 di sostituire la dizione:

«La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società ACIES-Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge»; -che in data 14.3.2025 Acies ha presentato ulteriore memoria; -considerato che: la condanna solidale non integra un profilo meramente materiale, ma implica un giudizio ai sensi dell’art. 97 c.p.c. circa la comunanza di interessi, tant’è che il secondo comma prevede che se la sentenza non statuisce sulla ripartizione questa si fa per quote uguali, per cui la statuizione, pur se a contenuto discrezionale, non è a carattere obbligatorio, disponendo la legge circa gli effetti della mancata statuizione sulla ripartizione; l’istanza è,pertanto , inammissibile. -ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;

Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020, Cass., Sez. U. n. 29432/2024).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’istanza inammissibile. Così