Cassation court quashes appeal judgment due to null notification of summary hearing address error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Court's judgment regarding a debt collection dispute between Barone and Weco Inkasso. The lower court had ruled in favor of the creditor based on documents submitted in the appeal phase, but the Cassation Court found the summary hearing notice was null because it was sent to a different address than the one elected by the defendant's lawyer. Consequently, the appeal judgment was voided and the case remanded to the Second Instance Court for a new hearing with corrected procedural formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.: A null notification of a summary hearing does not extinguish the proceedings but requires their renewal, as the defect is curable by correcting the address error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23677/2021 R.G. proposto da : BARONE SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ALTAVILLA SILENTINA VIA SAVERIO PIPINO 36 - LOC CERRELL DOMICILO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GALLO MICHELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCORZA GIUSEPPE -ricorrente- contro EOS SCHWEIZ SA, elettivamente domiciliato in CSERTA V.ROMA 66 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato VENTRE ANTONIO TOMMASO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENTRE TOMMASO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 760/2021 depositata il 21/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da Sebastiano Barone contro il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su richiesta di Weco Inkasso AG per il pagamento della somma di euro 10.809,08, per il residuo di un rimborso dovuto per un prestito che l'opponente aveva ricevuto dal Credito Svizzero. L’opposta impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'appello di Napoli che dichiarava la propria incompetenza per territorio; con atto di riassunzione innanzi alla Corte di appello di Salerno la Weco Inkasso ha impugnato la sentenza con un unico motivo riguardante la contraddittorietà della decisione che, pur avendo fatto riferimento alla vicenda bifasica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva accolto l'opposizione solo perché la parte opposta non aveva prodotto i documenti della fase monitoria, allegando la documentazione del monitorio mancante nel grado precedente e deducendo che tale facoltà non gli era preclusa perché non si trattava di nuova documentazione il cui deposito sarebbe impedito dall'articolo 345 c.p.c.
Il signor barone è rimasto in contumace. 2.- La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato il sig. Barone a pagare la somma di 10.809,8 € osservando che, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che ha originato dall'opposizione articolo 645 c.p.c., i documenti depositati erano rimasti a disposizione della parte opposta agli effetti dell'articolo 638 c.p.c. ed offerti al contraddittorio - benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di rito - onde non potevano essere considerati nuovi, sicché essendo stati depositati nel giudizio d'appello – dovevano essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all’art.345 c.p.c.
Da detta documentazione emergeva che effettivamente il Credito Svizzero concesse a Sebastiano Barone un prestito di 25.612,80 CHF da rimborsare in 48 rate, vi era stato un atto di cessione del credito alla società appellante, e un riepilogo dei pagamenti effettuati che portava un saldo debitore di 18.873,20 CHF, pari in euro alla somma portata dal decreto ingiuntivo. L’appellato non aveva provato l'adempimento dell’obbligazione, avendo in primo grado soltanto eccepito la mancata notifica della cessione e la prescrizione del credito, eccezioni che non erano state ribadite in sede di appello - stante la contumacia del sig.
Barone – come sarebbe stato necessario trattandosi di eccezioni sulle quali il giudice di prime cure non si era pronunciato e che- quali eccezioni in senso stretto – erano riservate alla parte e non rilevabili dal giudice. 3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, Sebastiano Barone affidato a due motivi. Ha resistito Eos Scheiz SA risultante dalla fusione della società Weco Inkasso AG e della società Alphapay AG. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 50, 101, 141, 156, 157, 159, 160, 170 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c , in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c. - nullità derivata della sentenza in ragione dell’inesistenza ovvero della nullità insanabile della notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello. 1.1 –Il motivo è fondato.
L’atto di riassunzione del giudizio di appello è stato notificato dalla Weco Inckssi AG al procuratore dell’appellato - Avv. Scorza - presso un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio dichiarato con la comparsa di costituzione e risposta per il giudizio di appello - erroneamente proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli-laddove la legale conoscenza della controparte era avvenuta per effetto del mero deposito in cancelleria (cfr. Cass. 807/16, 5919/00). Infatti, nel gravame promosso presso detta Corte di Appello, il Signor Barone Sebastiano aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Scorza, in Capaccio alla via Carlo Alberto dalla Chiesa; l’appellante, invece, notificava il ricorso in riassunzione presso un indirizzo diverso da quello indicato (Capaccio via Sandro Pertini nr. 52, in luogo di Capaccio via Carlo Alberto dalla Chiesa). L’errata indicazione ha comportato la nullità della notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello, né è fondato l’argomento di parte resistente per cui l’indicazione del domicilio del difensore effettuata negli atti depositati presso la Corte di Appello di Napoli aveva la portata della elezione di domicilio poiché l’avvocato si trovava extra distretto (fatto contestato peraltro dal ricorrente che osserva che il Comune di Capaccio-Paestum - già Comune di Capaccio - rientra nel distretto della Corte di Appello di Salerno e non già in quello della Corte di Appello di Napoli), mentre l’atto di riassunzione, da svolgersi nel distretto di appartenenza del medesimo procuratore, comportava a carico del notificante obblighi diversi ed adempiuti: invero con la costituzione in giudizio il sig.
Barone aveva eletto domicilio in Capaccio alla via Carlo Alberto dalla Chiesa; quindi, l’odierna resistente – senza dover effettuare ricerche avrebbe- avrebbe dovuto notificare il ricorso in riassunzione in appello in Capaccio alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, luogo di elezione di domicilio dell’appellato (tanto più per l’assenza del destinatario all’atto della notifica). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 50 e 307 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.
–omessa pronuncia di estinzione del giudizio di appello riassunto per mancato rilievo della inesistenza/nullità della notificazione dell’atto di riassunzione. 2.1- Il motivo è infondato. La nullità della notifica – tale e non inesistente essendo questa nella specie (Cass. Sez. Un. n. 14916/2021) - non comporta l’estinzione del giudizio bensì la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.( cfr, Cass. n.605/2022). 3.- Pertanto il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo assorbito il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche a re