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Ordinanza — n. 8652/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion of evidentiary vices in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8652/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Piergiuliano Pistolesi's appeal inadmissible regarding a debt dispute involving a bankrupt company. The appellant argued that the lower court improperly rejected an exploratory expert report (CTU) necessary to verify facts, citing violations of civil procedure codes. The court ruled that such evidentiary vices are precluded in bankruptcy proceedings where the expert report was deemed generic and insufficient to overturn the trial court's discretionary assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In bankruptcy proceedings, denunciations of evidentiary vices regarding the rejection of an exploratory expert report are precluded unless the omitted evidence would have definitively invalidated the trial court's conviction based on other proven facts.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings exploratory expert report evidentiary vices preclusion of appeal discretionary assessment civil procedure code inadmissible appeal fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – Vizio di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo e necessario della controversia.
Art. 115 c.p.c.
6.− Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 93 ss. l. fall.
art. 115 c.p
6.− Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18072 del 2024
Cass. n. 18072 del 2024 n.
Cass. n. 16214 del 2019
Cass. n. 5654 del 2017
La censura viene così ad acquista re la caratteristica di denuncia di vizio motivazionale (Cass. n. 5654 del 2017).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PISTOLESI PIERGIULIANO, rappresentat o e difes o da gli Avv.ti Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo e d elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina , Piazza Libertà, 21 -ricorrente- Contro DUEPUNTOZERO NPL S.P.A.,mandataria di SPV PROJECT 155 S.R.L.rappresentata e difes a dall’Avv. Enrico Caratozzolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma , Piazza Cavour, 17. -controricorrente- Nonché UNICREDIT S.P.A. -intimata- Oggetto: conto corrente fideiussione Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 311/2021,pubblicata il 18 . 1 .202 1 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.−Pistolesi Piergiuliano proponeva, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della EDIL GMH s.r.l.,azione di accertamento negativo in relazione alla pretesa ereditaria di € 269.014,43 avanzata da UNICREDIT s.p.a. nei confronti della EDIL GMH s.r.l., fondata sull'esposizione debitoria risultante da due contratti di conto corrente bancari o n.500079144 e 500079145, nonché nei suoi confronti, in virtù di unafideiussione omnibus asseritamente sottoscritta a favore di UNICREDIT s.p.a. nell'interesse di EDIL GMH s.r.l.Gli attori, dopo aver dichiarato di non aver mai ricevuto copia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, lamentavano altresì l'omessa comunicazione da parte della banca degli estratti di conto corrente edella variazione dei tassi di interesse ed eccepivano l'insussistenza del debitoverso la banca, essendo il risultato di operazioni illegittime poste in essere dallastessa.

Nel corso del giudizio di prime cure interveniva il fallimento della EDIL GMH s.r.l. e, riassunta la causa dalla Unicredit s.p.a., la stessa proseguiva soltanto nei confronti di Pistolesi, poiché veniva dichiarata la contumacia della Curatela del fallimento Edil GMH s.r.l. 2.─ Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9236/2017 respingeva le domande attoree ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da Unicredit s.p.a. nei confronti dell’attorecon condanna al pagamento di € 293.924,22. Accertava che la Banca aveva prodotto i relativi contratti e tutti gli estratti conto e che gli attori non avevano mosso alcuna specifica contestazione su la documentazione esibita a corredo della riconvenzionale.3.─Pistolesi Piergiuliano proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

La Corte adita, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche:

a) n el giudizio promosso da un soggetto "in bonis", e proseguito dal curatore,per il recupero di un credito, la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, volta all'accertamento del proprio credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 ss . l . fa ll . per l'accertamento del passivo, deve essere dichiaratainammissibile o improcedibile; la domanda principale, per contro, resta innanzi al giudice adito, al pari di quelle formulate dal convenuto 11ei confron ti del condebitore e del fideiussore del fallito,stante il carattere solidale della loro responsabilità e l'autonomia dell'azione di pagamento esercitala nei loro confronti rispetto a quella intrapresa verso il fallito; b)come correttamente evidenziato dal Tribunale, la Banca ha depositato i contratti di conto corrente e gli estratti conto dall' inizio del rapporto che non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione.In ordine al mancato espletamento della CTU al fine di verificare eventuali nullità, la estrema genericità della allegazione dimostra la natura totalmente esplorativa della CTU, non emergendo,peraltro, ex actis profili di nullità . 4.

─Pistolesi Piergiuliano ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi. Duepuntozero NPL s.p.a., mandataria di Spv Project 155 s.r.l. ha presentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – Vizio di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo e necessario della controversia. La Corte avrebbe illegittimamente considerato la CTU esplorativa, nonostante che fosse necessaria oggettivamente come unico mezzo a disposizione per l’accertamento dei fatti. 5.1─ Lecensure sono inammissibil i .

Il vizio di motivazione per omessa ammissione di mezzo istruttorio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019).

La censura viene così ad acquista re la caratteristica di denuncia di vizio motivazionale (Cass. n. 5654 del 2017). L’esistenza di doppia conforme precludetuttavia nel caso di specie la proponibilità del vizio motivazionale. Quanto al resto la censura ha il carattere di confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie ed è dunque preclusa in sede di legittimità. 6.− Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.La corte era obbligata ad ammettere la CTU, la quale non è stata ammessa senza giustificazione 6.1−La censura è inammissibile; non coglie, infatti, la ratio decidendiche individua la motivazione della non ammissione della CTU nella genericità della formulazione della richiesta e non si confronta adeguatamente sul suo contenuto.

D’altronde, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte di legittimità. 7.−Per quanto esposto,il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del