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Decreto — n. 8533/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the applicant under Article 390 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8533/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal withdrawal by the applicant, Razzak Muhammad, on March 3, 2024. The applicant explicitly renounced the recourse against the Milan Court's decision regarding his administrative decree. Consequently, the Court ruled that the proceedings must be terminated without any further substantive examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished when the applicant formally renounces the recourse in accordance with Article 390 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings Article 390 Civil Procedure Code administrative decree review renunciation of legal recourse controprestazione mancata attuazione degli accordi illeciti atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Nanula per la parte ricorrente ha dichiarato “Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione iscritto al R.G.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 390 c.p
Nanula per la parte ricorrente ha dichiarato “Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione iscritto al R.G.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25939/2024 R.G. proposto da : RAZZAQ MUHAMMAD, rappresentato e difeso dall’avvocata NANULA VALENTINA (NNLVNT66L42F205Y) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO pronunciato dal TRIBUNALE di MILANO nel procedimento n.R.G. 41707/2019. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che in data 03/03/2024 l’avv. Nanula per la parte ricorrente ha dichiarato “Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione iscritto al R.G. n. 25939/2024” in seguito alla comunicazione della suddetta proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/03/2