Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the applicant under Article 390 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal withdrawal by the applicant, Razzak Muhammad, on March 3, 2024. The applicant explicitly renounced the recourse against the Milan Court's decision regarding his administrative decree. Consequently, the Court ruled that the proceedings must be terminated without any further substantive examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished when the applicant formally renounces the recourse in accordance with Article 390 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25939/2024 R.G. proposto da : RAZZAQ MUHAMMAD, rappresentato e difeso dall’avvocata NANULA VALENTINA (NNLVNT66L42F205Y) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO pronunciato dal TRIBUNALE di MILANO nel procedimento n.R.G. 41707/2019. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che in data 03/03/2024 l’avv. Nanula per la parte ricorrente ha dichiarato “Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione iscritto al R.G. n. 25939/2024” in seguito alla comunicazione della suddetta proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/03/2