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Ordinanza — n. 8424/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of process via postal receipt notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8424/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required postal receipt notice proving service of the petition. Although the defense requested service via registered mail, the court noted that mere mailing does not constitute valid notification without the recipient's signed acknowledgment. Consequently, the lack of this specific document meant the notification never legally occurred, rendering the appeal procedurally non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 149 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: The notification of a cassation appeal via registered mail is incomplete without the delivery receipt; its absence proves no notification occurred, leading to inadmissibility rather than nullity.

Parole chiave

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cassation appeal service of process postal notification delivery receipt inadmissibility registered mail contradictory procedure indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 149 cod. proc. civ.
ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorsoal curatore del fallimento, che non si è perfezionata in Roma (via dell’Airone 35), stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 149 cod. proc. civ
ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorsoal curatore del fallimento, che non si è perfezionata in Roma (via dell’Airone 35), stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8449/2022 R.G. proposto da : VACANZA ITALIANA s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Ravidà (RVDFRZ71D07G273L) e Gabriele Verzelli (VRZGRL67A09A271B) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di JFB s.r.l.s. -intimato – avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. 2258 /2022 depositat o il 22/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.

1. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno notificava a Vacanza Italiana s.r.l. un verbale di accertamento con cui contestava l’illecito amministrativo di cui agli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, d. lgs. 8/2016, considerando illegittimi i vari contratti di appalto stipulati fra la medesima compagine e JFB s.r.l. perché integranti una somministrazione fraudolenta di mera mano d’opera. Il giudice delegato al fallimento di JFB s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 374.703,59 vantato da Vacanza Italiana s.r.l. in ragione, in conseguenza di tale verbale, della possibile irrogazione di sanzioni amministrative, della richiesta da parte dell’I.N.P.S. di contributi e sanzioni e del pagamento all’I.N.A.I.L. di contributi e sanzioni.

2. Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione presentata da Vacanza Italiana s.r.l., in quanto la domanda si riferiva a debiti o possibili debiti di pertinenza della società istante per sanzioni e contributi a lei attribuiti quale unico ed effettivo datore di lavoro e non potevano essere ammessi al passivo di JFB s.r.l., neppure a titolo di manleva.

3. Vacanza Italiana s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 22 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza. Il fallimento di JFB s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso, in assenza della dimostrazione della sua rituale notifica alla procedura rimasta intimata. Invero, risulta agli atti che il difensore di Vacanza Italiana s.r.l. ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorsoal curatore del fallimento, che non si è perfezionata in Roma (via dell’Airone 35), stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. mediante la spedizione di un piego raccomandato in Livorno (via delle Cateratte 90/6).

L’odierna ricorrente, tuttavia, non ha mai depositato presso questa Corte l’avviso di ricevimento del piego raccomandato con cui la notifica a mezzo posta è stata effettuata. Ora, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non lamera nullità, bensì l'inesistenza materiale della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 20778/2021, Cass. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiarito da Cass., Sez.

U., 627/2008). Il ricorso risulta, perciò, inammissibile, in ragione della mancata produzione dell’avviso di ricevimento; l’avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato (Cass.26399/2021, Cass. 8291/2005.

5. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per