Cassation court allows guarantee validity by ruling minor Confidis can issue guarantees to the State. The court overturned the lower court's nullity finding based on a recent Supreme Court precedent. The decision clarifies that such guarantees are not void for lack of authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against a lower court ruling that declared a guarantee invalid. The lower court had nullified the guarantee because it was issued by a 'minor' Confidi not listed in the special registry required for State debts. However, the Court of Cassation cited a recent precedent establishing that such guarantees are valid and not void for lack of authorization. Consequently, the Court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106, 107, 155 comma 4 TUB; The guarantee issued by a minor Confidi to the State is not void for violation of mandatory law, as the activity is not exclusively reserved to authorized intermediaries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22340/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate - Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro Fallimento Ascom Finance soc. coop. di Garanzia Collettiva Fidi scarl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Lucrezio Caro n.67, presso lo studio dell’avvocato Caron Alessandra (CRNLSN78P62H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato Tramonte Micaela (TRMMCL68C43F158P), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Messina n.cron. 5181/2021 depositato il 28/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Messina con decreto del 25/6/2021 rigettava l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del Fallimento Ascom Finance soc. coop. di Garanzia Collettiva Fidi scarl in liquidazione (di seguito indicato semplicemente “Ascom”) che aveva escluso il credito di € 11.804,05, oggetto di domanda ammissione al passivo proposto Equitalia Sud (successivamente divenuta Agenzia per le Entrate -Riscossioni, di seguito indicata semplicemente “ADER”) in forza di contratto di fideiussione con il quale Ascom aveva garantito l’Agenzia delle Entrate dai debiti derivanti dalle cartelle di pagamento nei confronti dei suoi soci. 1.1 Rilevava il Tribunale che la polizza fideiussoria con la quale la società fallita aveva garantito i debiti dei contribuenti - fatto costitutivo del credito fatto valere da ADER - era invalida in quanto non rilasciata da intermediario finanziario (Confidi) iscritto contestualmente agli elenchi ex art. 106 e 107 d.lvo 385/1993 (“breviter TUB”) come imposto dall’art.3 bis d.lvo 241/1997, applicabile ratione temporis. 1.2 A tali conclusioni il Tribunale perveniva sulla scorta della ricognizione della normativa di settore: in particolare l’art. 106 TUB prevede l’elenco degli intermediari (non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia), cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, concessioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, mentre il successivo art. 107 TUB regolamenta l’elenco speciale degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.
L’art. 155, comma 4, TUB, a sua volta, dispone che «i Confidi anche di secondo grado, sono iscritti in una apposita sezione dell’elenco previsto dall’art 106 comma 1 » ( i cosiddetti “Confidi minori”) e che «il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili ai volumi di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i Confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art 107» per svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, tra le altre l’attività di «prestazioni di garanzia a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione di rimborsi di imposte di imprese consorziate o socie». 1.3 Alla luce della suesposta normativa il tribunale riteneva che i Confidi non vigilati e i Confidi minori, come era Ascom, fossero privi della possibilità di costituire garanzie a favore di obbligazioni tributarie. 2 ADER ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il Fallimento si è costituito mediante controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1 nr 3 c.p.c.: sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere la nullità della polizza fideiussoria, in quanto la disposizione di cui all’art. 155, comma 4 quater, del TUB introdotta dal d.l. 269/2003, secondo cui solo i Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo TUB erano abilitati a rilasciare garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, non aveva trovato immediata attuazione in ragione del fatto che l’effettivo processo di regolarizzazione dei Confidi si era concluso solo in data 31/12/2009 mentre la polizza di cui è causa era stata stipulata nel 2009. 1.1.Sotto altro profilo l’ADER assume che l’espresso riferimento dell’art. 3 bis del d.lvo 462/1997, così come modificato dal comma 144 dell’art. 1 della l. 124/2007 ( Finanziaria 2008), ad entrambe le categorie di Confidi previsti dagli art. 106 e 107 TUB è espressione della volontà di consentire ai Confidi già iscritti nell’elenco di cui all’art.106 TUB la possibilità di rilasciare garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato anche al fine di agevolare i contribuenti richiedenti rateizzazione dei debiti erariali di varia natura. 2 Il motivo è fondato. 2.2 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle more del presente giudizio, si sono pronunciate (con la sentenza n. 8472/2022), in ordine alla questione di cui si discute in questa sede (relativa alla validità della fideiussione rilasciata da un Confidi minore iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, 4° comma TUB), affermando il seguente principio «la fideiussione prestata da un cd. "confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono "esclusivamente" la "attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali" per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale». Il tribunale, ritenendo nulle le fideiussioni stipulate da Ascom, iscritta nell’elenco di cui all’art. 106 TUB , non si è attenuto a tali principi, cui qui s’intende invece dare continuità. In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Messina,in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composi