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Ordinanza — n. 8367/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows debtor's appeal, ruling compensation must reflect actual work performed and specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8367/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the debtor company's appeal against the judge-commissioner's fee liquidation. The debtor argued the fee should be reduced proportionally to the two-month duration and limited scope of work, while the judge-commissioner did not appear. The court held that fees must be calculated based on actual work performed and require specific, non-stereotyped reasoning detailing the criteria used.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 161 l. fall.: The liquidation of a judge-commissioner's fee in a concordato preventivo must be based on the actual work performed and must include specific, analytical reasoning regarding the nature, complexity, and duration of the mandate, rather than relying on generic formulas.

Parole chiave

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judge-commissioner fee concordato preventivo proportionality of work omitted motivation cassation appeal bankruptcy proceedings specific reasoning requirement compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, 2, 4, 5 d.m. n. 30/2012
civ., violazione e falsa applicazione degli art. 1,2,4,5 d.m.
Art. 4 l. n. 319/1980
30/2012, dell’art. 4 l.
Art. 1 d.m. 30 maggio 2022
civ., violazione e falsa applicazione degli art. 1,2,4,5 d.m.
Art. 161, sixth paragraph, l. fall.
30maggio 2022, in relazione agli art. 161 e 163 l.
Art. 163 l. fall.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15790/2023
Cass., n. 32536/2023
Cass. 6806/2021
Cass. 4713/2021
Cass. 26894/2020
Cass. 3871/2020
Cass. 16739/2018
Cass. 25532/2016
Cass. 19053/2017
Cass., n. 21959/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18413/2023 R.G. proposto da : DOUBLE MEC SRL, elettivamente domiciliata in Pontedera Piazza Curtatone n.7, presso lo studio dell’avvocato BRINI ALESSANDRO (BRNLSN65A04G843J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRINI GIUSEPPE (BRNGPP49L04A864W) -ricorrente- contro DURANTI OLGA -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE PISA al n. 6/2022 depositat o i l 13/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Pisa, su istanza del Commissario Giudiziale DURANTI OLGA,ha liquidato il compenso per la fase di concordato con riserva di DOUBLE M E C S.r.l. , sulla base di un attivo di € 1.152.934,18 e un passivo di € 1.135.157,46, nella misura di € 48.000,00.

2. Il compenso è stato liquidato a seguito del mancato deposito del piano e della proposta.

3. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria ; il commissario giudiziale intimato non si è costituito in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 1,2,4,5 d.m. n. 30/2012, dell’art. 4 l. n.319/1980 e dell’art. 1 d.m . 30maggio 2022, in relazione agli art. 161 e 163 l. fall., deducendo che il compenso vada liquidato in proporzione dell’opera effettivamente prestata.

Nella specie, parte ricorrente osserva che l’incarico del commissario giudiziale è stato interrotto prima della sua scadenza naturale(caso nel quale il procedimento è durato circa due mesi). Osserva che tali principi si applicano anche al commissario giudiziale designato nel procedimento di concordato con riserva, disapplicandosi le ordinarie regole di liquidazione del compenso di cui all’art. 5, commi 1 e 2 d.m. n. 30/2012, alla luce del fatto che l’attività commissariale si sarebbe tradotta unicamente nel controllo delle relazioni periodiche.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa o apparente motivazione del decreto opposto, essendo la motivazione ridotta al solo periodo «tenuto conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti».

3. Va rilevato preliminarmente che il decreto di fissazione d’udienza reca la data del 7 novembre 2024 e come tale risulta notificato per avvenuta comunicazione da parte della cancelleria.

4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Ai fini della liquidazione del compenso attribuito al commissario giudiziale designato per la fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. vanno applicati i criteri di cui al d.m. n. 30/2012, con riferimento all’opera prestata a termini degli artt. 5 e 2 d.m. cit., che consenta «di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” previste dall’art. 1» d.m. cit. (Cass., n. 15790/20 23 , citata dal ricorrente), in proporzione dell’attività effettivamente prestata.

5. Parimenti, va osservato che la liquidazione del compenso al commissario o al pre-commissario giudiziale non può consistere in una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile, applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti –quand’anche per relationem – l'iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione (Cass., n.32536/2023) , con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazionedel compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass.15790/2023, 6806/2021, 4713/2021, 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare).

6. Ne resta corroborata la necessità di ancorare la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo all’apprezzamento circa la concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata, per cui il tribunale investito della relativa richiesta è tenuto a strutturare il provvedimento di liquidazione in termini specifici e puntuali, onde dar conto, con la dovuta precisione, anche delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del compenso all’interno dei parametri previsti dalla legge(Cass., n. 21959/2023).

7. Nella specie, il decreto di liquidazione si è limitato a indicare i parametri di liquidazione, senza dare conto della rispettiva aderenza all’attività concretamente espletata (che il ricorrente deduce essersi ridotta al mero controllo delle dichiarazioni periodiche)e alla durata della stessa (circa due mesi). Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione del compenso, secondo i principi richiamati e dunque dando conto di natura, grado di complessità, completezza e durata dell’incarico. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa, indiversa composizione, anch