Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal; parties jointly renounced the appeal on December 27, 2024.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the parties jointly renounced the litigation on December 27, 2024. Although the Municipality of Matino had initially challenged an appellate judgment regarding judicial composition and evidence evaluation, the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon mutual withdrawal by the parties, and the unified contribution is not doubled in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22529del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Comune di Matino (LE) C.F. 81001550755, nella persona del Sindaco dott. Giorgio Salvatore Torna, autorizzato a questo atto con deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 9 giugno 2021, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Caprioli (C.F. CPR LCU 32A27 E506V), in virtù di mandato rilasciato con la procura speciale in calce a questo atto, in foglio aggiunto; e che indica l'indirizzo di posta elettronica certificata caprioli.lucio @ ordavvle.legalmail.it.
Ricorrente contro Primiceri Maria Grazia, nata a Casarano il 24.10.1968 e residente in Matino alla Via Roma n.446, (cod. fisc. PRM MGR 68R64 B936M) in proprio nonché nella qualità di erede del dott. Vito Primiceri rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, in foglio aggiunto, dall'avv. Giorgio Antonio Marsano (C.F.: MRSGGN60B06F054B) PEC: marsano.giorgioantonio @ ordavvle.legalmail.it, (fax 0833 503834), del foro di Lecce il quale difensore, dichiara dì voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Cancelleria e dì parte presso l'indirizzo PEC sopra indicato, inserito in Reginde, e comunicato all'ordine degli Avvocati di Lecce, al cui indirizzo Pec intendono eleggere domicilio.
Controricorrente nonché contro Spinelli Agnese, Calvi di Bergolo Ascanio, Rossi di Montelera Umberto. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 607 depositata il 18 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: La ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando i seguenti motivi: (1) nullità insanabile della sentenza ex art. 158 cod. proc. civ., per vizio relativo alla costituzione del Giudice, in quanto il collegio giudicante sarebbe stato costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, cui vennero affidate le funzioni di relatore e di estensore; (2) violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 195 e 201 cod. proc. civ., nonché degli artt. 834 codice civile, 42, 43 Cost. in relazione con l'art. 360 n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 834 cod. civ., 42 e 43 e Cost.: la Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcun conto le deduzioni del c.t.p., pretermesse anche dal c.t.u.; (3) Violazione degli artt. 90, 91, 92, 132 n° 4 cod. proc. civ. in relazione con l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto soccombente, in tutte le fasi del giudizio sempre e solamente il Comune.
Con atto congiunto del 27 dicembre 2024 le parti costituite, come indicate in intestazione, hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., stante l’adesione del controricorrente. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Cos