Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Fortuna Rosario, did not act to contest the proposed termination of the proceedings against the bankruptcy of Silcos SRL. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19304/2023R.G. proposto da: FORTUNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in SULMONA, VIA MONTESANTO 16 , presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIOVANNI ( GBRGNN58T14B526J ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SILCOS SRL 22/2010 , elettivamente domiciliato in ROMALUNGOTEVERE DELLE NAVI, 30, presso lo studio dell’avvocato FASANO MICHELE ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCHELLA CLAUDIO ( CCCCLD58R22Z312R ) -controricorrente- avverso ordinanza di TRIBUNALE LIVORNO n. RG 7848 /2023 depositata il 10/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge