Cassation court grants interlocutory order to postpone hearing due to ongoing settlement negotiations between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the joint request by both parties to postpone the scheduled hearing of the cassation appeal. This procedural delay was approved because the parties were actively negotiating a settlement, evidenced by a signed agreement protocol and a failed preliminary sales contract. The court deemed the postponement necessary given the case's complexity and the parties' initiative to resolve the dispute amicably.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court may order a postponement of the hearing if the parties jointly request it and demonstrate that ongoing settlement negotiations justify the delay, particularly in complex cases involving third-party interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2440/2019 R.G. proposto da VASTA ANTONIO C. S.N.C., in persona dell'amministratore unico p.t., rap- presentatae difesa da gli Avv. Francesco Barbagallo Barbagallo e Angelo Pet- tinato, che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettronica certificata : e ; –ricorrente – contro COMUNE DI ACIREALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Manciagli, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elet- tronica certificata: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1519/18, depositata il 28 giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 marzo 2025 dal Consigliere Guido Mercolino.
Ritenuto che,con sentenza del 18 ottobre 2010, il Tribunale di Catania accolse parzialmente la domanda proposta dalla Acque Miuccio di Antonino e Venerando Vasta S.n.c. nei confronti del Comune di Acireale, condannandolo al pagamento della somma di Euro 1.668.496,92, oltre interessi, a titolo d'in- dennità dovuta, limitatamente al periodo compreso tra l'anno 2003 l'anno 2008, per la requisizione in uso di un impianto acquedottisticoe della sorgiva, disposta dal Sindaco con ordinanza n. 2 del 1994, rigettando invece le altre domande proposte dall'attrice; che l'impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza del 28 giugno 2018 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ordine alle domande proposte dall'attrice; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vasta Antonio C.
S.n.c. (già Acque Miuccio), per sei motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso. Considerato che,con istanza sottoscritta il 6 febbraio 20 2 5 e depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025, i difensori delle parti hanno chiesto congiun- tamente il differimento della data fissata per la trattazione del ricorso in ca- mera di consiglio, dichiarando che sono in corso trattative per il bonario com- ponimento della vicenda; che l'istanza va accolta, avuto riguardo alla complessità della vicenda da cui trae origine la controversia in esame, contrassegnata dall'approvazione di un protocollo d'intesa tra le parti, cui non ha fatto seguito l'acquisizione della proprietà dell'impianto da parte del Comune, e dalla successiva sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita in favore della So.Gi.P.S.r.l., anch'esso rimasto ineseguito, nonostante l'affidamento della gestione dell'impianto alla predetta società; che l'articolazione della predetta vicenda, coinvolgente anche l'interesse di un terzo rimasto estraneo al presente giudizio, e la peculiarità delle que- stioni di natura processuale e sostanziale sollevate con il ricorso fanno appa- rire infatti opportuna l'iniziativa assunta dalle parti per una definizione con- cordata della controversia, nonostante il tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio e dalla proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
rinvia la cau