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Ordinanza — n. 7880/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of evidence for mortgage claim in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7880/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible for failing to meet the evidentiary burden required to prove a mortgage claim in bankruptcy. The lower court rejected the bank's request to admit the debt because the creditor failed to produce the specific bank account contract with a certain date prior to the bankruptcy opening. The Court ruled that without this foundational document, the creditor cannot rely on secondary evidence like account statements to establish the existence of the contractual relationship.

Regesto Legislator

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Art. 52, comma 2, l.fall.; Art. 2704, comma 1, c.c.: In bankruptcy proceedings, a creditor seeking admission of a mortgage claim must prove the existence of the underlying contract with a certain date prior to the opening of the bankruptcy, as failure to do so precludes the use of subsequent account statements.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings mortgage claim admission evidentiary burden certain date requirement contractual relationship proof creditor's rights bankruptcy law credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 52, comma 2, l.fall.
Art. 1944, comma 1, c.c.
e dell ’ art. 1944, comma 1°, c.c., in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
115, 116 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda con la quale la banca opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito di €.
Art. 2704, comma 1, c.c.
1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 data certa exart. 2704 c.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 8557 del 2023
Cass. SU n. 8557 del 2023).
Cass. SU n. 4213 del 2013
Cass. SU n. 4213 del 2013).
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11327-2021proposto da: SISTEMIA S.P.A., quale rappresentante della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. , rappresentat a e difes a dall’Avvocato M. DANIELA GRILLO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO COMMISSO FRANCESCO S.A.S.; -intimato - avverso il DECRETO al N. 1980/2021DEL TRIBUNALE DI LOCRI, depositato il 29/3/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’adunanza in c amera di consiglio del 13/2/2025; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Locri, con il decreto in epigrafe, ha, per quanto ancora rileva, rigettato l’opposizione che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha proposto avverso lo stato passivo delFallimento Commisso Francesco s.a.s. Ric. 2021n. 11327 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 1.2.

La Sistemia s.p.a., quale rappresentante della banca opponente, con ricorso notificato il 26/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.3. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo , la r icorrente , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’ar t. 52 l.fall. e dell ’ art. 1944, comma 1°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda con la quale la banca opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’ipoteca iscritta sui beni compresi nel Fallimento a garanzia del credit o vantato nei confronti della Cieffe s.r.l., omettendo, tuttavia, di considerare che:- a seguito della riforma del 2006, i titolari di diritti d ’ ipoteca su beni compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallimento devono avvalersi, a norma dell’art. 52, comma 2°, l.fall., del giudizio di verificazione dello stato passivo; -la società fallita, del resto, si era costituita, oltre che come terzo datore d’ipoteca, anche come fideiussore della Cieffe s.r.l., sicché il debito garantito dall’ipoteca non può ritenersi come un debito altrui. 2.2.

Il motivo è inammissibile. Il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nel fallimento costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, infatti, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non può (né ha l’onere di) avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, potendo limitarsi ad intervenire nel procedimento fallimentare e richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella Ric. 2021n. 11327 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 procedura ipotecato in suo favore (cfr.

Cass. SU n. 8557 del 2023). 2.3. Né rileva che la società fallita, oltre ad aver concesso ipoteca come terza datrice, aveva rilasciato, in favore della banca istante, anche una garanzia personale: il tribunale, infatti, ha rilevato, in fatto, che “l’ipoteca … non è stata concessa a garanzia di un debito” della società fallita ma “a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti alla debitrice”, e cioè la Cieffe s.r.l., ed ha, quindi, correttamente ritenuto che il debito (da fideiussione) assunto dalla società fallita, non essendo assistito dal relativo “privilegio”, doveva essere ammesso al passivo in collocazione chirografaria. 2.4.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda con la quale la banca opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito di €. 66.650,16, quale scoperto del conto corrente intestato alla società fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che la banca, con la produzione integrale degli estratti conto, ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente e che, in mancanza di contestazione da parte del curatore sulle poste ivi annotate, il credito al saldo finale doveva essere ammesso al passivo. 2.5.

Il motivo è inammissibile. La banca ricorrente, infatti, non si confronta con il decreto che ha impugnato,il quale, infatti, con statuizioni rimaste del tutto prive di censura, ha, in sostanza, ritenuto che: - in mancanza di prova del contratto scritto di conto corrente, il saldo doveva essere determinato senza alcuna capitalizzazione degli interessi o con capitalizzazione trimestrale a partire dall ’ 1/7/2000; - il Ric. 2021n. 11327 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 consulente tecnico d’ufficio designato nel corso del giudizio, con accertamenti rimasti sul punto incontestati, aveva accertato che, tanto senza alcuna capitalizzazione, quanto con la capitalizzazione nei termini prospettati, il saldo finale emerso esponeva un credito in favore della società correntista. 2.6.

D’altra parte, non v’è dubbio che, in linea di principio, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo di conto corrente, la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratticonto spediti al correntista in costanza di rapporto ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista didata certa ex art.2704 c.c. e, come tale, opponibile. 2.7. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell’art. 2704, comma 1°, c.c., l’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso produca in giudizio la documentazione idonea, perché dotata di data certa antecedente all’apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata (cfr.

Cass. SU n. 4213 del 2013). 2.8. La scrittura privata che viene in rilievo ai fini della verifica in discorso, laddove la domanda di insinuazione riguardi un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito, è il contratto con il quale banca e cliente si determinano all’apertura del rapporto, l’accertamento della cui Ric. 2021n. 11327 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 data certa exart. 2704 c.c. consente di opporre alla massa dei creditori il suo contenuto negoziale. 2.9. L’inopponibilità della scrittura negoziale avente ad oggetto un contratto di conto corrente equivale, in buona sostanza, a mancanza di prova dell’esistenza del contratto con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la banca non può avvalersi di altri mezzi istruttori, quali ad esempio gli estratti integrali del conto, al fine di veder accertato il credito di cui chiede l’ammissione: la verifica dell’andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l’intera sua durata, con il riscontro dell’effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, a un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a talerapporto ha dato origine e che, in ragione delle clausole ivi contenute, ha determinato il credito azionato in giudizio. 2.10.

Nel caso in esame, il tribunale ha , come detto, rilevato, in fatto, che la banca non aveva prodotto in giudizio il contratto di conto corrente: e già questo sarebbe stato (ed, in effetti, è) sufficiente per il rigetto della domandaproposta.

3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev’essere, quindi, dichiarato.

4. Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione in giudizio del Fallimento.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2021n. 11327 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto