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Ordinanza — n. 7870/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as bankruptcy revocation caused cessation of the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7870/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to the cessation of the subject matter of the dispute. The appellant, acting as liquidator, sought to challenge a bankruptcy declaration, but the Court of Appeal had previously revoked that bankruptcy via a revocation action. The Court ruled that the revocation rendered the original bankruptcy judgment void, thereby eliminating the legal interest to pursue the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 395 comma 4 c.p.c.: The revocation of a judgment by a higher court causes the cessation of the subject matter of the dispute, rendering a subsequent cassation appeal inadmissible due to the lack of current interest to act.

Parole chiave

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cessation of subject matter bankruptcy revocation lack of interest to act inadmissibility of appeal supervening defect of interest procedure di insolvenza liquidazione sommaria del fallimento domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con atto depositato in data 28/11/2024 il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui ha aderito con la memoria ex art. 378 c.p.c.
Art. 395 comma 4 c.p.c.
art. 378 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con atto depositato in data 28/11/2024 il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui ha aderito con la memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6875/2024 R.G. proposto da: Bellomarino Roberto, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio, 28, presso lo studio dell’avvocato Bernardi Giuseppe (BRNGPP52L01A662C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bernardi Stefano (BRNSFN82H05H501W), -ricorrente- contro Prico srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino 12, presso lo studio dell’avvocato Grossi Bianchi Iolanda (GRSLND84L57D286C) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè contro Fallimento La Reggia Costruzioni 2016 srl in liquidazione -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1333/2024 depositata il 26/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Roma con l’impugnata sentenza rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Bellomarino Roberto, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 9/12/2022 che, in accoglimento dell’istanza proposta da Prico srl, aveva dichiarato il fallimento di La Reggia Costruzioni 2016 s.r.l. in liquidazione. 2 Bellomarino Roberto, in proprio e nella qualità di liquidatore della La Reggia Costruzioni 2016 srl in liquidazione, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi;

Prico srl ha svolto difese mediante controricorso;il Fallimento è rimasto intimato . RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con atto depositato in data 28/11/2024 il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui ha aderito con la memoria ex art. 378 c.p.c. la controricorrente, in quanto nelle more del presente giudizio era stata emessa la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento del ricorso per revocazione, ex art . 395 comma 4 c.p.c.,della stessa sentenza della Corte d’Appello impugnata anche con l’odierno ricorso, ha revocato il fallimento della soc.

La Reggia Costruzioni 2016 srlin liquidazione. 2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto(Cass. 3449/2024).

Le spese del presente giudizio vanno compensate in considerazione del fatto sopravvenuto, senza statuizione altresì sul cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contende