Cassation court allows tax agency's opposition against bankrupt guarantor's debt by invalidating lower court's nullity ruling on guarantee validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned a lower court's decision that excluded a tax debt from a bankruptcy estate due to alleged invalidity of a guarantee. The lower court had declared the guarantee void because the guarantor, a 'confido minore,' was not registered in both specific financial lists simultaneously. The court ruled this reasoning incorrect, citing a prior precedent that such guarantees are not automatically null when issued by cooperative societies acting within their social object, even if the guarantor lacks dual listing. Consequently, the tax agency's claim was reinstated, and the case was remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 e 3 bis del d.lgs. n. 462/1997; Art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 218/1997: Guarantees issued by 'confido minori' are not void merely because the issuer is not registered in both the general and special financial lists, provided the act falls within the issuer's social object and was valid at the time of issuance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22336-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro FALLIMENTO ASCOM FINANCE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FI D I S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE , rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o ALESSANDRA CARON per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 5179/2021DEL TRIBUNALE DI MESSINA, depositato il 28/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 2 /202 5 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA 1.1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento Ascom Finance s.c. a r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa per la somma di €. 43.481,72, oltre interessi, in ragione del Ric. 2021n. 22336- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 contratto di fideiussione con il quale la società poi fallita, in data 9/12/2009, aveva garantito all ’ Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3.
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che il credito vantato dall’opponente dovesse essere escluso dallo stato passivo del Fallimento opposto in ragione dell’invalidità delle polizze fideiussorie emesse dalla società poi fallita a norma degli artt. 2 e 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, nel testo applicabile ratione temporis. 1.4. Secondo il tribunale, infatti, l’art. 3 bis cit., lì dove ha previsto che l’idonea garanzia prestata dai contribuenti doveva essere rilasciata, tra l’altro, da “un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aveva voluto, in realtà, escludere “i confidi non vigilati e i confidi minori dalla possibilità di costituire garanzie a favore di obbligazioni tributarie”, trattandosi di facoltà riservata ai “confidi … iscritti contemporaneamente nell’elenco di cui all’art. 106 T.U.B. e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B.” e non, invece, ai confidi iscritti, come la società fallita,in uno soltanto dei suddetti elenchi. 1.5.
La Banca d’Italia, del resto, ha concluso il tribunale, ha disposto la cancellazione della società poi fallita dall’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 155, comma 4, del T.U.B. proprio per l’illecita emissione di polizze fideiussorie in favore di amministrazioni pubbliche e segnatamente dell’Agenzia delle entrate.Ric. 2021n. 22336- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 2.1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con ricorso notificato il 28/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 2.3.
Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l’unico motivo, la ricorrent e, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/1993, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo in ragione dell’affermata nullità delle fideiussioni rilasciate dalla società fallita in quanto non iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385 cit. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che:- l ’ art. 155, comma 4 - bis, del d.lgs. n. 385 cit., che consentiva solo ai Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 cit.di rilasciare garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’art. 155 comma 4-quater, lett.a), del d.lgs. n. 385 cit. , non era di possibile immediata applicazione; - l ’ art. 1, comma 124, della l. n. 244/2007, infatti, ha modificato il testo dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, che prevedeva la possibilità per i contribuenti di presentare garanzie rilasciate da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 cit., sostituendo, a partire dal 1/1/2008, le parole “ iscritti nell ’ apposita sezione dell ’ elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministero delle finanze”, con le seguenti:
“iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle Ric. 2021n. 22336- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 leggi in materia bancaria e creditizia…”; - i noltre, i commi 125, 126 e 127 del suddetto art. 1 hanno rispettivamente emendato l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, l ’ art. 19, comma 1 ° , del d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, mediante l’inserimento nei rispettivi testi normativi della medesima previsione volta a specificare che la fideiussione a garanzia dei crediti tributari può essere "… rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia…"; - a naloga previsione risulta nel testo dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, in materia di pagamenti rateali a seguito di comunicazioni degli esiti della liquidazione automatica e dei controlli formali, inserito ad opera del comma 144 dell’art. 1 della citata l egge ; - l ’ espresso riferimento ad entrambe le categorie di Confidi di cui agli “elenchi previsti dagli art. 106 e 107”cit., inserito dalla l egge finanziaria per il 2008 nella disciplina fiscale, è espressione della volontà di consentire ai Confidi già iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 cit. la possibilità di rilasciare garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, anche al fine di agevolare i contribuenti richiedenti le rateazioni dei debiti erariali di varia natura; - la normativa tributaria sopra citata , dunque, ha, da un lato, legittimato i debitori a farsi garantire verso l’Erario sia dai Confidi iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106, sia da quelli iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 cit., e, d ’ altro lato, obbligato l ’ Amministrazione finanziaria ad accettare le garanzie da questi rilasciate, le quali sono pertanto valide ed efficaci; -la normativa tributaria in materia di garanzie rilasciate dai Confidi è stata, peraltro,modificata con il d.lgs. n. 141/2010, con l ’ istituzione di un nuovo Albo degli intermediari finanziari e, al tempo stesso, la modifica dell’ art. 38 - bis del Ric. 2021n. 22336- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992; - l a disciplina transitoria di cui al suddetto decreto legislativo ha, comunque , stabilito che i confidi, come Ascom Finance, che alla data di entrata in vigore del decreto (19/9/2010) risultavano iscritti nell’apposita sezione di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385 cit. (che fa riferimento all’elenco di cui all’art. 106 cit.), potevanocontinuare ad operare per un periodo di dodici mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma (cfr. art. 10 del d.lgs. n. 141/2010); - nel caso di specie,la Ascom Finance era iscritta nell’elenco di cui all’art. 106 cit. mentre le polizze di cui è causa sono state rilasciate nel 2009 e, quindi , nel pieno vigore della normativa ora richiamata (in particolare art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997 vigente ratione temporis), che abilitava la Ascom Finance a rilasciare le fideiussioni di cui è causa. 3.3.
Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 8472 del 2022, hanno affermato il principio per cui, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, nel testo vigente ratione temporis , nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti Ric. 2021n. 22336- Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 autorizzati, come gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 cit., né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale. 3.4.
Il decreto impugnato ha violato tale principio: lì dove, in particolare, ha ritenuto che le polizze fideiussorie emesse dalla società poi fallita a norma degli artt. 2 e 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, nel testo applicabile ratione temporis, erano nulle sul mero rilievo che i “confidi non vigilati e i confidi minori” non avevano la “possibilità di costituire garanzie a favore di obbligazioni tributarie”, trattandosi di facoltà riservata ai “confidi … iscritti contemporaneamente nell’elenco di cui all’art. 106 T.U.B. e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B.” e non, invece, ai confidi iscritti, come la società fallita, in uno soltanto dei suddetti elenchi.
4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messin