Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gattini Marco, filed a decree against the bankruptcy administrator of Solution Group SPA but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7951/2024 R.G. proposto da : GATTINI MARCO, elettivamente domiciliato in OSTIA VIA DELLE AZZORRE N. 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO (CRDDLE50H11F022G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SOLUTION GROUP SPA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G.B. MORGAGNI 8, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PIERPAOLO (MZZPPL71R18A944T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA n el RG. 5959/2023 depositatoil 17/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di