Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the bankruptcy judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing a professional association, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent maintained the bankruptcy proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9426/2023 R.G. proposto da : PELLONE FRANCESCO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO PELLONE ASSOCIATI, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA GEN. G. ORSINI, 40 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE MICHELE (CHNMHL59L20F839T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA VITTORIA COLONNA 14, presso lo studio dell’avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO (DNTNTN59D11F839W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n el Rg. 4388/2022depositata il 20/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2. 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.