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Ordinanza — n. 7833/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses correction request due to lack of adversarial proceedings and material error conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7833/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for correction was not formally notified to the opposing party. Although the appellant alleged a material error in a previous order regarding court costs, the court held that without adversarial proceedings, it cannot correct the document even d'ufficio. Consequently, the request failed to meet the procedural requirements for material correction under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot correct its own rulings d'ufficio regarding material errors unless adversarial proceedings have been instituted and specific conditions for amendment are met.

Parole chiave

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material error correction adversarial proceedings requirement d'ufficio correction inadmissible appeal Article 391 bis CPC attestato di carenza beni recupero di crediti compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 4353 del 2023
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6059-2022proposto da: FALLIMENTO ALICE S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO BONDIONI per procura in atti; -ricorrente - contro HP S.R.L. HOME PROJECTS; -intimata - avverso l’ORDINANZA n. 21049/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7/8/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in Camera di consiglio del 13/2/2025; FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Alice s.r.l., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con “ istanza ” depositat a in data 9/3/2022 , ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione dell’ordinanza in epigrafenella parte in cui, non avendo disposto la liquidazione delle spese del giudizio cui l’intimata è stata Ric. 2022n. 6059 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 condannata a favore dell ’ Erario, contiene , a suo dire, un errore materiale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l’invocata correzione dell’errore materiale non può essere disposta neppure d’ufficio. 2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass.

SU n. 4353 del 2023); 2.3. Il ricorso è, dunque,inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio d