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Ordinanza — n. 7686/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing administrative offset against EU grant despite Community regulation prohibiting direct deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Association's appeal against a second-instance ruling that allowed an administrative offset against an EU-funded project grant. The administration argued a larger debt justified offsetting the grant, while the lower courts initially blocked this under EU rules requiring full payment integrity. The court distinguished between direct statutory deductions prohibited by EU law and national offset mechanisms, ruling the latter permissible as they do not directly reduce the grant amount. Consequently, the administrative offset was upheld, and the appeal was dismissed with costs awarded to the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 80 Reg. CE n. 1083/2006; Art. 70 Reg. CE n. 1083/2006: While Community regulations prohibit direct deductions or withholdings from public contributions to ensure full payment integrity, they do not restrict national legal mechanisms such as set-off (compensation) for unrelated debts, provided the reduction is not directly and intrinsically correlated to the grant amount.

Parole chiave

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EU grant integrity administrative set-off direct deduction prohibition national compensation law Community regulation 1083/2006 unrelated debt recovery payment integrity rules rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 80 Reg. CE n. 1083/2006
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione, evidenziando essere ostativa all’eccepita compensazione la regola di cui all’art. 80 reg.
Art. 70 comma 1 lett b) Reg. CE n. 1083/2006
Nel caso di specie, non vi sono state detrazioni direttamente e intrinsecamente correlate alle somme versate, atteso che l’assessorato Regionale, nel tentativo di recupero dei finanziamenti indebitamenti erogati – come imposto dall’art. 70 comma 1 lett b) del reg.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia dell'Unione Europea, punto 47
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, punto 49
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Testo completo

02/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2018/2024 R.G. proposto da : A.R.A.M. ASSOCIAZIONE PER LE RICERCHE NELL'AREA MEDITERRANEA, elettivamente domiciliata in ALCAMO VIA DOMENICO LA BRUNA 9 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PAPANIA ROSARIO (PPNRSR81B20G273C) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1519/2023depositata il 06/09/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA L’Assessorato Regionale della Istruzione e della Formazione della Regione Sicilia (d’ora in poi Assessorato) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2458/13 con il quale il Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell’Associazione per le Ricerche nell’Area Mediterranea (d’ora in posi A.R.A.M.), della somma di € 37.087,50 quale primo acconto del finanziamento del progetto approvato con DDG.

L’amministrazione ha dedotto di essere titolare di un controcredito pari ad € 1.001.236,74, importo che era stato concesso all’A.R.A.M. con DDA n. 2909/2007 e con D.D.A. n. 1062/2009, entrambi annullati con DDG n. 887 del 14.3.2013 e pertanto aveva invocato, a titolo di mera eccezione riconvenzionale, e quindi solo per paralizzare la domanda dell’ingiungente, la compensazione del proprio debito con il proprio controcredito di maggior importo da restituzione dell’indebito. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione, evidenziando essere ostativa all’eccepita compensazione la regola di cui all’art. 80 reg.

CE n. 1083/2006, secondo cui “Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1519/2023, depositata il 6.9.2023, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2458/13 emesso dal Tribunale di Palermo a carico dell’Amministrazione.

Il giudice di secondo grado ha applicato il principio, evincibile da alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in base al quale sono comunque consentite detrazioni o trattenute da cui consegue la riduzione dell’importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto la legittimità dell’eccezione di compensazione sollevata dall’Amministrazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.

L’Assessorato ha resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’ARAM ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 Reg. CE n. 1083/2026, per avere la Corte d’Appello di Palermo ritenuto legittima la compensazione disposta dall’Assessorato Regionale della Regione Sicilia nonostante il diritto comunitario prevedesse in materia il principio di integrità dei pagamenti.

2. Il motivo è infondato. Va osservato che la compensazione disposta dall’assessorato controricorrente è senz’altro legittima alla luce della sentenza del 25.10.2007 della Corte di Giustizia, causa C-427/05 (vedi anche Corte di Giustizia, nella sentenza del 19/12/2018, C- 667/17), la quale è stata chiamata ad interpretare l’art. 21 n. 3 reg CEE 4253/88, che aveva un testo molto simile a quello di cui all’art. 80 oggetto di esame, e, segnatamente “I pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto”.

Orbene, la predetta sentenza, ha evidenziato, al punto 13, che il divieto di detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate ed ha precisato, al punto 18, che, invece, le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell’importo dei contributi comunitari che non hanno un nesso diretto ed intrinseco con questi ultimi non impediscono l’applicazione effettiva del meccanismo istituito dal reg. 4253/88. Assai significativa è, altresì, la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C- 370/2016, Dell’Acqua contro Eurocom.

La questione riguardava la legittimità di un pignoramento presso terzi nei confronti di un’Autorità di uno stato membro in relazione alle somme spettanti a un beneficiario (la Eurocom) nel contesto di un programma finanziato dal Fondo sociale europeo. Orbene, la Corte di Giustizia, nel domandarsi se un pignoramento possa pregiudicare lo svolgimento di compiti di servizio pubblico (tali sono stati ritenuti quelli assegnati al beneficiario nell’ambito di un progetto finanziato con risorse provenienti da fondi strutturali UE), ha affermato, al punto 47, che “devono essere bilanciati tra loro, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, anche l’interesse degli Stati membri e dell’Unione alla realizzazione del progetto e la necessità di tutela dei creditori del beneficiario”.

In tale contesto, nell’esaminare la norma comunitaria che impone che i beneficiari ricevano il prima possibile e integralmente l’importo complessivo del contributo pubblico senza alcuna detrazione o trattenuta (il riferimento anche se non espresso è inequivoco all’art. 80 di cui è causa), la Corte di Giustizia ha affermato al punto 49 “… Infatti, come la Corte ha già chiarito in relazione a simili disposizioni nell’ambito della gestione concorrente delle risorse, tali disposizioni sono volte a impedire che gli Stati membri operino sugli importi in questione detrazioni che siano direttamente e intrinsecamente correlate alle somme versate, ad esempio diritti per i servizi dell’autorità incaricata dei pagamenti (30).

Dette disposizioni non hanno invece inteso limitare i metodi, assai vari, di recupero dei crediti che sono previsti dalla legge nazionale”. Questo passaggio della sentenza della Corte di Giustizia è molto importante, in primo luogo, perché indica la ratio dell’art. 80, ovvero impedire che gli Stati membri operino sui contributi detrazioni che siano direttamente e intrinsecamente correlate alle somme versate, ad esempio diritti per i servizi dell’autorità incaricata dei pagamenti. In secondo luogo, evidenzia, come tale disposizione non possa limitare la possibilità dei creditori di recuperare un loro credito.

Nel caso di specie, non vi sono state detrazioni direttamente e intrinsecamente correlate alle somme versate, atteso che l’assessorato Regionale, nel tentativo di recupero dei finanziamenti indebitamenti erogati – come imposto dall’art. 70 comma 1 lett b) del reg. 1083/2006 secondo cui “Gli stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.” – non ha fatto altro che utilizzare un istituto previsto dalla legge nazionale, come la compensazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Va, infine, osservato che dall’esame del fascicolo telematico risulterebbe una richiesta di oscuramento dei dati che, tuttavia, non trova riscontro negli atti di parte che non ne fanno il minimo cenno. Deve, quindi, dichiararsi, sul punto, il non luogo a provvedere.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell