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Ordinanza — n. 7526/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of subrogation claim due to lack of statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7526/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the bankruptcy law regarding subrogation rights. The appellant argued that the statute of limitations for subrogation does not exist, claiming the right was perpetual until the creditor's share was distributed. However, the court found the appellant's arguments irrelevant to the actual grounds for the lower court's decision, which were based on different legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 115, comma 2, l. fall.; Art. 132, comma 4, c.p.c.: The appeal is inadmissible when the grounds raised do not correspond to the actual reasons given by the lower court for its decision.

Parole chiave

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subrogation rights bankruptcy proceedings inadmissible appeal lack of pertinence statutory time limits sottoassicurazione domanda di prestazione d'assicurazione finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115, comma 2, l. fall.
e IMPRESA S.P.A.; (x) ciò nonostante l’opposizione allo stato passivo doveva comunque essere rigettata, perché il credito da surrogazione nel credito già insinuato avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda di rettifica dello stato passivo, come prescritto dall’art. 115 l.
Art. 132, comma 4, c.p.c.
115 2 comma CpC per contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo del Decreto impugnato ovvero per inesistenza della motivazione di rigetto in quanto apparente ed apodittica, in violazione dell’art. 132 n.
art. 1916 cod. civ
Ed invero, vi è una motivazione che sostiene il provvedimento di rigetto, e cioè che - in presenza di un diritto di credito nascente da surroga zione del creditore , qui evidentemente derivante giuridicamente dal contratto di assicurazione,ai sensi dell’art. 1916 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27568-2017 r.g. proposto da: SACE S.P.A. (cod. fisc.05804521002), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in atti , dall’AvvocatoGianluigi Iannetti. - ricorrente - contro IMPRESA S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc. 02353280585), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,dall’Avvocato Tommaso Manferoce. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Roma, depositato in data 17 ottobre 2017 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnatoil Tribunale diRoma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da SACE S.P.A. nei confronti di IMPRESA S.P.A. in amministrazione straordinaria, in relazione al provvedimento impugnato emesso dal g.d. che aveva escluso dal passivo il credito insinuato in via privilegiata per euro 4.960.293,09.

2. Il Tribunale ha ricordato e rilevato che: (i) la IMPRESA S.P.A., allorquando era ancora in bonis, aveva stipulato con il Ministero dello Stato del Kazakistan un contratto di opera per un corrispettivo di 34 milioni di euro; (ii) a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto IMPRESA S.P.A. aveva ottenuto da AFT Bank of Kazakistan il rilascio di un “advantace payment bond” e un “performance bond”; (iii) AFT Bank of Kazakistan aveva ottenuto a sua volta da Unicredit s.p.a. una fideiussione, resa in data 16.12.2009, per un valore di euro 7.086.459,18, a garanzia di IMPRESA S.P.A.; (iv) a sua volta ancora Unicredit s.p.a. aveva stipulato, a parziale copertura del rischio di escussione della sua garanzia, con la SACE S.P.A. un contratto di assicurazione che copriva il 70% del pagamento della predetta somma di euro 7.086.459,18 oggetto del contratto di fideiussione rilasciato in favore di AFT Bank of Kazakistan; (v) nel febbraio del 2013 il Governo kazako escutevai bond emessi da AFT Bank of Kazakistan ed quest’ultima, a sua volta, escuteva subito la polizza fideiussoria rilasciata da Unicredit s.p.a., ottenendo pertanto il pagamento di euro 7.086.495,18; (vi) successivamente l’impresa debitrice veniva ammessa alla procedura concorsuale e nel corso della stessa la Unicredit s.p.a. escuteva la “garanzia” prestata da SACE S.P.A., ricevendo il pagamento di euro 4.960.546,63, pari al 70% della somma di euro 7.086.459,18, già oggetto di garanzia fideiussoria; (vii) a questo punto Sace s.p.a. chiedeval’ammissione al passivo della somma di euro 4.960.546,63, in via privilegiata, deducendo di surrogarsi alla Unicredit s.p.a., in quota parte, rispetto al credito di maggiore consistenza per il quale la banca italiana si era già insinuata al passivo di IMPRESA S.P.A. in a.s.; (viii) il g.d. tuttavia non ammetteva il credito della Sace s.p.a., in quanto, in virtù di quanto statuito dall’art. 61 l. fall. in tema di cobbligazioni solidali, il mancato pagamento integrale del creditore principale impediva l’ammissione al passivo del credito di regresso; tanto premesso ed osservato in fatto, il Tribunale di Roma ha rilevato che (ix) non si applicava al caso di specie il disposto normativo dell’art. 61 l. fall., in quanto non si era in presenza di una obbligazione solidale tra Unicredit s.p.a. e IMPRESA S.P.A.; (x) ciò nonostante l’opposizione allo stato passivo doveva comunque essere rigettata, perché il credito da surrogazione nel credito già insinuato avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda di rettifica dello stato passivo, come prescritto dall’art. 115 l. fall., e non già fatto oggetto di domanda di ammissione al passivo, come invece operato dalla parte opponente. 2.Il decreto, pubblicato il 17 ottobre 2017 , è stat o impugnat o da SACE S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui IMPRESA S.P.A. in amministrazione straordinariaha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “nullità … del Decreto impugnato e/o del procedimento, in violazione dell’art. 115 2 comma CpC per contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo del Decreto impugnato ovvero per inesistenza della motivazione di rigetto in quanto apparente ed apodittica, in violazione dell’art. 132 n. 4 CpC”. 1.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile. 1.1.1 Si propongono in realtà due distinte censure.

Col laprima si deduce, in buona sostanza, un vizio di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, nel senso che il Tribunale avrebbe, da un lato, condiviso le sue doglianze in punto di erronea applicazione dell’art. 61 l. fall. alla fattispecie in esame, non trattandosi di obbligazione solidale, ma nello stesso tempo e contraddittoriamente , pur accogliendo il motivo di opposizione, avrebbe poi rigettato l’opposizione.La doglianza è tuttavia inammissibile perché la ricorrente non si confronta con la ratio decidendiche sorregge il provvedimento impugnato, e cioè che, trattandosi di una ipotesi di surrogazione, il creditore istante avrebbe dovuto azionare la procedura speciale di rettifica dello stato passivo prevista dall’art. 115, 2 comma, l. fall. e non già presentare una domanda tardiva di ammissione al passivo, proprio in considerazione della circostanza che il credito in questione era stato già ammesso al passivo edoccorreva pertanto solo “rettificare” lo stato passivo “in parte qua”, in ordine all ’ indicazione soggettiva del titolare del credito, mutato per l’intervenuta surrogazione nel diritto di credito. 1.1.2 In seconda battuta e sempre nel primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente perché, a suo dire, il dispositivo di rigetto dellaproposta opposizione non sarebbe stato comunque sorretto da alcuna motivazione, in quanto nel merito il suo motivo di opposizione era stato accolto, con la conseguenza che alcuna motivazione avrebbe giustificato il provvedimento di rigetto.

Ma anche in questo caso, la doglianza è fuori fuoco rispetto alla ragione decisoria sopra illustrata. Ed invero, vi è una motivazione che sostiene il provvedimento di rigetto, e cioè che - in presenza di un diritto di credito nascente da surroga zione del creditore , qui evidentemente derivante giuridicamente dal contratto di assicurazione,ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. - occorre va attivare la diversa procedura ex art. 115 , 2 comma, l. fall. e non già, come si operava prima dell ’intervento normativo dell ’art. 8, 4 comma, del D.lvo 12 settembre 2007, n. 169,l’ordinaria procedura di ammissione al passivo.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “ erronea applicazione dell’art. 115 2 comma LF e/o in via subordinata, nullità del Decreto impugnato e/odel procedimento ex art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 115 L.F. e/o per motivazione completamente illogica in violazione dell’art. 132 n. 4 CpC”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe “completamente disapplicato” l’art. 115, comma 2, l. fall. perché detta norma “non prevede alcun termine per l’esercizio della surroga da parte del soggetto avente diritto, surroga che può avvenire sino a che sia possibile effettuare il relativo riparto, in considerazione del rango del credito rispetto al quale si vuole esercitare la surroga” e che, pertanto, “se il tribunale avesse correttamente applicato l’art. 115, 2 comma, l. fall. avrebbe dovuto accertare l’attualità del diritto di surroga della SACE, niente affatto perento o decaduto, perché non esiste alcun limite temporale all’esercizio della surroga se non quello dell’avvenuto riparto in ordine al credito surrogato”, pervenendo così “all’accoglimento dell’opposizione della SACE che sia in sede di insinuazione al passivo che in sede di opposizione allo stato passivo ha chiesto proprio di surrogarsi in via privilegiata nella posizione creditoria UNICREDIT”.

Conclude, pertanto, la ricorrente nel senso che “ il tribunale, una volta riconosciuto il diritto di surroga della SACE, tanto che lo ha ritenuto esistente ma perento … doveva ordinare al Commissario Straordinario di surrogare la SACE nella posizione di credito dell’UNICREDIT, dirimendo anche la questione del titolo privilegiato del credito SACE dichiarata assorbita dal rigetto dell’opposizione”. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché, al solito, le relative censure peccano di attinenza al decisumqui impugnato. Il Tribunale, contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente, non ha affatto ritenuto che il diritto di surroga di SACE, pur esistente, fosse “perento”, né tantomeno ha escluso che il limite temporale per l’esercizio della surroga fosse quello dell’avvenuto riparto in ordine al credito surrogato.

Ne consegue che, non confrontandosi il motivo di ricorso propos to con l’effettiva ratio decidendiche sostiene il provvedimento impugnato (per come già sopra ricordata più volte), le relative censure non possono che essere dichiarate inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari