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Ordinanza — n. 7518/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal against bankruptcy court, ruling role extracts suffice for social security debt admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Equitalia's appeal against the bankruptcy court's rejection of a social security debt claim. The lower court had dismissed the claim because the debtor failed to produce full debt notices, relying instead on role extracts. The Court reversed this, holding that role extracts alone are sufficient to legitimize the debt under current legislation, rendering the lower court's decision erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 30 d.l. n. 78/2010; Art. 112 c.p.c.: Role extracts alone suffice to legitimize social security debt admission in bankruptcy proceedings without requiring full debt notices.

Parole chiave

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bankruptcy debt admission social security claims role extracts sufficiency Equitalia collection rights insolvency procedure rules contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 30 d.l. n. 78/2010
30, nonché dell’art. 30 del d.l.
Art. 112 c.p.c.
39 del d.lgs. 112/1999 dell’art.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Il Fallimento Spray Pan Italia s.r.l., intimato, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 6 cod. proc. civ
112/1999 dell’art. 6 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 33408/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24589/2019
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11028/2018
Sez. Un. n. 33408/2021
Sez. Un. n. 33408/2021, cit.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9243-2017 r.g.proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Fulvio Ceglio. - ricorrente - contro Fallimento Spray Pan Italia s.r.l. - intimato – avversoil decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 3.3.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli , decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a. nei confronti del Fallimento Spray Pan Italia s.r.l., ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del g.d., con il quale era stata respinta la richiesta di ammissione al passivo di un credito contributivo fondato su due avvisi di addebito per complessivi euro 55.368,02.

2. Il g.d. aveva fondato la sua decisione di rigetto, riportandosi alle conclusioni espresse dal curatore fallimentare sulla base della seguente motivazione: “il credito trae origine da iscrizione a ruolo formalizzata da due avvisi di addebito emessi dall’Inps. Il curatore ritiene necessaria la produzione dell’avviso di addebito integrale in quanto l’estratto allegato alla domanda non consente di conoscere il periodo dell’omesso versamento e quindi di eseguire gli opportuni riscontricon la documentazione sociale”.

3. Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) preliminarmente non risultavano esistenti i presupposti per la chiamata in causa dell’Inps ex art.106 cod. proc. civ., anche e soprattutto per “ il rilievo endofallimentare dell’opposizione”; (ii) la pretesa creditoria dell’ente di riscossione era fondata su due avvisi di addebito e il d.l. n. 78/2010 prevedeva l’abolizione della formazione e della consegna del ruolo e della cartella di pagamento; (iii) l’opposizione era dunque infondata perché non risultavano depositati nel giudizio di verifica né in quello di opposizione gli avvisi di addebito e le relate di notifica di quest’ultime; (iv) non erano stati neanche depositati i documenti di supporto che Equitalia avrebbe avuto onere di produrre, stante la giurisdizione del giudice ordinario nella materia previdenziale.

4. Il decreto , pubblicat o il 25/2/2025 , è stat o impugnat o da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. Il Fallimento Spray Pan Italia s.r.l., intimato, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 del d.lgs. 112/1999 dell’art. 6 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti nella fattispecie in esame i presupposti per la chiamata in causa dell’Inps, quale ente impositore, avendo adottato una motivazione palesemente erronea laddove aveva ritenuto che tale chiamata non era ammissibile “anche e soprattutto per il rilievo endofallimentare dell’opposizione”.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 87 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 5, V comma, del d.l. del 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge del 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, codice di rito, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere gli estratti di ruolo documentazione non idonea a legittimare la richiesta di ammissione al passivo fallimentare.

3. Con il terzo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione al disposto di cui all’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.”. 3.1 Il secondo e terzo motivo -che possono essere vagliati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate -sono fondati ed il loro accoglimento determina anche l’assorbimento del primo motivo di ricorso. Sul punto giova ricordare l’ arresto rappresentato da Cass. Sez. U . , sentenza n. 33408 del 11/11/2021, secondo il quale “Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo” (cfr. anche.

Cass . 2 , Sez. 1 , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018 ).3.2 Ciò posto, va rilevato che dal contenuto del decretoqui impugnato risulta che gli stessi organi del fallimento avevanodato atto -già nella fase di verifica del passivo - dell’avvenuta allegazione de gli estratt i di ruolo da parte della società istante, salvo, poi, sostenere che glistessi risultavano insufficienti. Ne consegue che indiscutibilmente gli estratti di ruolo erano stati allegati e depositati già nella fase di verifica del passivo, con l’ulteriore inevitabile corollario che il provvedimento impugnato risulta dunque intrinsecamente errato perché si fonda su ll’ assunt o che gli avvisi di addebito (non prodotti , ma richiamati nel ricorso in opposizione) fossero essi stessi il titolo necessario all’ammissione(cfr.

Cass. Sez. Un. n. 33408/2021, cit. supra). Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una nuova lettura, in sede di giudizio di rinvio, dell’odierna vicenda processuale alla luce dei principi di diritto sopra ricordati e qui riaffermati.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche su