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Ordinanza — n. 7358/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification nullity, upholding that contract address is not valid domicile election.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7358/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the financial company's appeal challenging the nullity of a court summons notification sent to the debtor's address in the loan contract. The debtor argued that the contract address constituted a valid election of domicile, but the court held that a contract merely indicates residence and cannot create a legal domicile election without a third-party agent. Consequently, the lower court's finding that the notification was invalid due to lack of proper domicile election was upheld, and the appeal was dismissed with costs awarded to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 139 c.p.c.; Art. 141 c.p.c.: A mere indication of residence in a contract does not constitute a valid election of domicile under Art. 141 c.p.c., as the election requires the designation of a third-party agent.

Parole chiave

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election of domicile notification nullity contractual address third party agent civil procedure law domicilium summons validity corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 c.c.
Art. 141 c.p.c.
«il motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato per un unico e dirimente rilievo: l’art. 141 c.p.c.
Art. 1175 c.c.
e 141 c.p.c., oltre che dell’art. 1175 c.c., ed errata applicazione dell’art.
Art. 139 c.p.c.
1175 c.c., ed errata applicazione dell’art. 139 c.p.c..
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
Art. 96 c.p.c.
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
artt. 47 c.c
― La ricorrente denuncia «[o]messa e/o violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 47 c.c.
art. 1175 c.c
e 141 c.p.c., oltre che dell’art. 1175 c.c., ed errata applicazione dell’art.
art. 139 c.p
1175 c.c., ed errata applicazione dell’art. 139 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 maggio 1978, n. 2129
(Cass. 5 maggio 1978, n. 2129) e che l'elezione di domicilio, ai fini della Sez.
Cass. 28 ottobre 1981, n. 5677
30 c.p.c., anche l'indicazione della persona del domiciliatario (Cass. 28 ottobre 1981, n. 5677;
Cass. 13 giugno 1969, n. 2096
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoricorso iscritto al n. 19390 RG anno 2021 proposto da: Società Finanziaria Regione Sardegna – SFIRS s.p.a. , rappresentata e difes a dall'avvocato Giuseppe Macciotta , domiciliata presso l’avvocato Paola Fiecchi; ricorrente contro Obino Roberta, rappresentata e difes a dall'avvocato Sara Merella , domiciliata presso l’avvocato Guido Genovese; controricorrente avverso la sentenza n. 235/2021 emessa da lla Corte di appello di Cagliariil 19 maggio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 19390/2021 camera di consiglio28.2.2025 1. ─ Società Finanziaria Regione Sardegna – SFIRS s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari con cui è stata dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita dalla detta società nei confronti di Roberta Obino: notifica attuatasi presso l’indirizzo indicato nel contratto concluso tra le due contendenti. 2. ― A l ricorso, basato su di un motivo, articolato in più censure, resiste, con controricorso, Roberta Obino.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La ricorrente denuncia «[o]messa e/o violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c., oltre che dell’art. 1175 c.c., ed errata applicazione dell’art. 139 c.p.c.. Assume: che Roberta Obinoaveva assunto l'obbligo di accettare qualsiasi notifica correlata al concesso finanziamento all'indirizzo di via Helsinki 6 in Cagliari, ove aveva eletto domicilio;che aveva errato l a Corte di appello di Cagliari a ritenere che un soggetto non potesseeleggere domicilio presso se stesso;che è ben possibile che l'elezione di domicilio sia indipendente dal rapporto con un domiciliatario, nel qual caso l'elezione è da intendersi riferita a un luogo; che l'elezione di domicilio aveva costituito oggetto di un accordo contrattuale tra Roberta Obino ed essa istante, onde poteva venir meno solo in forza di mutuo consenso; che la controparte era tenuta all'osservanza della regola della buona fede nell'esecuzione del contratto, onde era obbligata a comunicare ogni eventuale modifica o cessazione dell'elezione di domicilio; che nella circostanza non era applicabile l’art. 139 c.p.c.,la cui operatività era condizionata alla mancata effettuazione di una elezionedi domicilio.

Sez. I–RG 19390/2021 camera di consiglio28.2.2025 2. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]a Corte di appello ha in sintesi rilevato che nella fattispecie non poteva ritenersi perfezionata la notifica presso il domiciliatario, posto che l’elezione di domicilio postula indefettibilmente la nomina di un domiciliatario e la sua terzietà: nella fattispecie ― ha spiegato il Giudice distrettuale ― la notifica era stata eseguita in luogo che non poteva considerarsi un domicilio eletto, e da cui il destinatario si era pacificamente trasferito (circostanza, quest’ultima, non investita dall’impugnazione);

«il motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato per un unico e dirimente rilievo: l’art. 141 c.p.c. ha ad oggetto la notifica degli atti «a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio», mentre nel caso in esame l’odierna controricorrente, nel contratto concluso con la società istante, non ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio, ma si è limitata a dichiarare di essere residente all’indirizzo cui fu poi recapitato l’atto di citazione; «che nel predetto contratto tale indicazione di residenza fosse stata qualificata come elezione di domicilio non è all’evidenza rilevante, posto che le parti non hanno il potere di mutare la sostanza degli istituti giuridici, assimilando la notifica presso il domicilio eletto alla notifica presso la residenza indicata, conferendo con ciò una preventiva patente di efficacia alla notificazione eseguita presso la residenza anche nell’ipotesi in cui il notificando si sia definitivamente allontanato da questa (fattispecie, quest’ultima, che, come è chiaro, esclude il valido perfezionamento della notifica stessa a norma dell’art. 139 c.p.c.);

«quanto fin qui osservato trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità; la S.C. ha infatti precisato, in passato ― ma l’insegnamento è di incontestabile attualità ―, che l 'indicazione , nel contratto di cui si discute in giudizio, del domicilio di una delle parti contraenti non dà luogo all'elezione di domicilio agli effetti di cui all'art 141c.p.c. (Cass. 5 maggio 1978, n. 2129) e che l'elezione di domicilio, ai fini della Sez. I–RG 19390/2021 camera di consiglio28.2.2025 notificazione prevista dall'art. 141 cit. , deve contenere, oltre la dichiarazione di domicilio, di per sésufficiente unicamente agli effetti della determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 30 c.p.c., anche l'indicazione della persona del domiciliatario (Cass. 28 ottobre 1981, n. 5677;

Cass. 13 giugno 1969, n. 2096); «le altre questioni sollevate col ricorso restano tutte assorbite, siccome fondate sull’erroneo assunto che nel contratto concluso la controricorrente Obino abbia operato una elezione di domicilio: né, del resto, potrebbe fondatamente opinarsi che la mancata comunicazione del mutamento di residenza all’odierna istante abbia avuto l’effetto di rendere valida ed efficace una notificazione che, per non essere stata eseguita presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, tale non è». 3. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono statefatte del resto oggetto di rilievi critici da parte della società ricorrente. 4.

― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condannala ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 in favore della controricorrente; condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza Sez. I–RG 19390/2021 camera di consiglio28.2.2025 dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello