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Ordinanza — n. 7337/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error changing the anatocism ban effective date from December to January 2014.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7337/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an order to correct a material clerical error in a prior judgment regarding the effective date of the anatocism ban. The original text incorrectly stated December 1, 2014, while the parties argued the law should have taken effect on January 1, 2014, based on the absence of transitional provisions. The court ruled that the December date was a mere oversight and mandated the correction to January 1, 2014, ensuring the statutory prohibition applies from the correct commencement date.

Regesto Legislator

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Art. 120, comma 2, t.u.b.; l. n. 147 del 2013: When a prior judgment contains a material clerical error regarding the effective date of a statutory prohibition, the court must correct the date to align with the actual legislative intent and commencement provisions.

Parole chiave

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clerical error correction anatocism ban effective date amendment transitional provisions Cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 120, comma 2, t.u.b.
21344/2024, è scritto «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art.
Art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013
5 s.); del resto, il menzionato principio è fatto discendere, nella sentenza, dall’immediata applicazione dell’art. 1, comma 629, della l.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio n. 32534/2019 proposto da: Associazione Movimento Consumatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Fiorio; contro Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a., Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.l, Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura s.c., Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., Cassa Rurale e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Auricchio, Federico Busatta, Daniele Vecchi e Luca Jeantet; nonché contro BPER Banca s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Civale; per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 21344/2024 di questa Corte.

LA CORTE OSSERVAAlla pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024 è presente un errore materiale: è ivi indicata la data del 1 dicembre 2014 che è chiaramente ascrivibile a un refuso. La pronuncia ha infatti accolto, senza alcuna limitazione, il secondo motivo del ricorso principale ove era lamentato come «la sentenza di appello abbia condizionato l’applicabilità del divieto di anatocismo all’emanazione della delibera del CICR, mancando di affermarne l’immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014» (così la sentenza, a pagg. 5 s.); del resto, il menzionato principio è fatto discendere, nella sentenza, dall’immediata applicazione dell’art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013, «in mancanza di alcuna disciplina transitoria» (pag. 14): e tanto conferma che il riferimento alla data del 1 dicembre 2014 è frutto di una mera svista.

P.Q.M.

La Corte dispone che ove, a pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024, è scritto «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», sia da intendere:

««In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di co