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Ordinanza — n. 7106/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to unreliable financial statements lacking accrued interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7106/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the bankruptcy claim. The appellants argued that the company's financial statements proved non-bankruptcy, but the court found them untrustworthy because they failed to list accrued interest on bank and INAIL debts. Consequently, the court ruled that the appellants bore the burden of proving non-bankruptcy using reliable documents, which they did not provide.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 lett c) L.F.; Art. 15 comma 4 L.F.; Art. 116 c.p.c.: Financial statements of the last three years constitute privileged evidence for proving non-bankruptcy requirements but remain subject to judicial evaluation of their credibility; if deemed unreliable, the entrepreneur must provide alternative proof.

Parole chiave

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bankruptcy appeal financial statements credibility assessment non-bankruptcy proof accrued interest burden of proof unreliable evidence ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 lett c) L.F.
Ha resistito in giudizio Aqui SPV s.r.l., creditore istante. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett.
Art. 15 comma 4 L.F.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 30516/2018
Cass. 24548/2016
30516/2018; Cass. 24548/2016; 14790/2014) quello secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.
Cass. 14790/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13854/2023 R.G. proposto da : CAMINELLI MARCO e GEOSYSTEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , elettivamentedomiciliati in PARMA VIALE TOSCHI N. 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIVA PAOLO (PVIPLA70A16G337Z) che lo rappresenta e difende -ricorrenti- contro AQUI SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N. 306, presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO (PCNFNC66D05H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUGNO DANIELA (ZGNDNL76D69L219W) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO GEOSYSTEM PARMA SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 5/2023depositata il 16/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTIDI CAUSA Con sentenza n. 5/2023, depositata il 16.5.2023, la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto da Marco Caminelli, in proprio e nella qualità di Amministratore e Liquidatore della Geosystem Parma s.r.l. , avverso la sentenza n. 81/2022 con cui il Tribunale di Cagliari ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che i reclamanti non avessero dimostrato la sussistenza del requisito di non fallibilità di cui all’art. 1 comma 2° lett c) L.F., condividendo l’impostazione del giudice di primo grado in ordine all’inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società fallita, da cui risultavano formalmente debiti per € 474.441,9.

In particolare, con particolare riferimento alla situazione debitoria, la sentenza ha evidenziato che nel bilancio rettificato al 31 dicembre 2021 non risultavano, tuttavia, appostati gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie in esso indicate, e ciò con riferimento sia ai debiti bancari, sia ai debiti INAIL (in relazione ai quali, oltre agli interessi, non risultavano appostate le sanzioni civili nel frattempo intervenute). Orbene, la mancata appostazione degli interessi passivi in bilancio, desumibile dal costante importo dei debiti in essi indicato, invariato nel tempo, rendeva inattendibile la situazione debitoria risultante dai bilanci depositati.

La Corte d’Appello ha, inoltre, rilevato che anche nel libro giornale non vi era traccia degli interessi maturati sui debiti, essendo portati sempre nel medesimo ammontare, esponendosi, pertanto, anche dette scritture ad una valutazione di inattendibilità. Infine, il giudice del reclamoha messo in luce che tutti i documenti prodotti a sostegno del reclamo, e relativi alla contabilità della società, erano di formazione successiva al deposito della domanda di fallimento, circostanza già di per sé foriera di dubbi sulla loro attendibilità. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Caminelli, in proprio e nella qualità di Amministratore e Liquidatore della Geosystem Parma s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo.

Ha resistito in giudizio Aqui SPV s.r.l., creditore istante. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett.

c) L.F., nonché l’erronea valutazione degli elementi di prova e della motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello non ha dato un rilievo decisivo ai dati oggettivi emersi dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, avente ad oggetto sia lo stato passivo dichiarato esecutivo (da cui risultavano debiti per € 413.000 circa), sia gli ultimi quattro bilanci, da cui risultava che la debitrice aveva il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lett. a, b, c del comma 2° dell’art. 1 L.F. In particolare, l’ammontare dei debiti si collocava ampiamente al di sotto della soglia di legge, con la conseguenza che la società non era assoggettabile a fallimento. Infine, il percorso motivazionale con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto di escludere l’attendibilità dei bilanci e dei dati contabili esposti dalla società fallita non poteva essere condiviso ed era sicuramente errato.

2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 30516/2018; Cass. 24548/2016; 14790/2014) quello secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art.15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità”.

Nel caso di specie, la corte ha fatto corretto uso del principio di diritto sopra enunciato, ritenendo – con motivazione chiaramente esibita e descrittiva dei fatti e delle ragioni a sostegno - inattendibili i bilanci prodotti dal reclamante. In particolare, come già evidenziato in narrativa, la corteha messo in luce che nei bilanci (tra cui quello rettificato al 31 dicembre 2021) non risultavano appostati gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie in essi indicate, e ciò con riferimento sia ai debiti bancari, sia ai debiti INAIL (in relazione ai quali, oltre agli interessi, non risultavano appostate le sanzioni civili nel frattempo intervenute).

Proprio la mancata appostazione degli interessi passivi sia in bilancio (desumibile dal costante importo dei debiti in essi indicato, invariato nel tempo), sia nel libro giornale, rendeva inattendibile –come qui condivisibilmente, ai fini del riscontro della motivazione, si ripete - la situazione debitoria risultante dai documenti depositati dal reclamante. Con tale articolata motivazione il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, essendosi limitato a dedurre la non condivisibilità e la erroneità del percorso motivazionale con cui la sentenzaaveva ritenuto di escludere l’attendibilità dei bilanci e dei dati contabili esposti dalla società fallita, ma senza replicare in alcun modo al preciso rilievo in ordine alla mancata appostazione in bilancio (e in particolare tra i debiti ) degli interessi maturati sui debiti contratti nei confronti di banche ed INAIL, i quali erano rimasti costantemente invariati nei diversi documenti contabili depositati in giudizio.

Ne consegue un giudizio di genericità delle censure. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa