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Ordinanza — n. 7099/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ADER's appeal, ruling guarantee manager credits are privileged under D.Lgs 123/98.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7099/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed ADER's appeal against the Cuneo Tribunal's rejection of a privileged claim by the guarantee fund manager. The lower court had incorrectly classified the manager's restitutionary credits as ordinary chirographic debts rather than privileged claims. The Court ruled that such credits, arising from the escussion of guarantees for SME financing, must be treated as privileged under D.Lgs 123/98 to ensure public support goals are met.

Regesto Legislator

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Art. 8bis l. 33/2015; Art. 9, comma 5, D.Lgs 123/98: Credits for restitution of losses paid by the guarantee fund manager are privileged, even if the underlying guarantee contract predates the law, provided liquidation occurred after its entry into force.

Parole chiave

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guarantee fund manager privilege in bankruptcy SME financing support restitutionary credits D.Lgs 123/98 escussion of guarantee public interest goal fondo di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.
Art. 1 e 9, D.Lgs 123/98
2, comma 4, d.m.20.6.2005, del d.lgs. 123/98, della legge n.
Art. 1203 cod. civ.
123/98, dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art.
Art. 23, comma 33, l. 449/97
e dell’art. 23, comma 33, l. 449/97, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non riconducibili alle previsioni di cui agli artt.
Art. 8bis l. 33/2015
24, comma 33), dell’art. 8bis comma 3 della l.
Art. 9, comma 5, D.Lgs 123/98
9926/2018) si riferiva diversamente al caso della revoca del finanziamento, ipotesi disciplinata dall’art. 9 d.lgs.
art. 1203 cod. civ
123/98, dell’art. 1203 cod. civ.
art. 9 d.lgs. n. 123/1998
9926/2018) si riferiva diversamente al caso della revoca del finanziamento, ipotesi disciplinata dall’art. 9 d.lgs. n. 123/1998.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020
Cass. Sez. U, n. 11930/2010
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023
anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023; Cass.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023
1005 del 16/01/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023; Cass.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27360 del 22/10/2024
Sez. U, n. 11930/2010
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12618-2019 r.g.proposto da: ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ( cod. fisc. 13756881002 ), rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello stato, presso i cui Uffici è domiciliata ex lege. - ricorrente - contro Fallimento SILVER CAR s.r.l. in liquidazione - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Cuneo, depositato in data 11.3.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnatoil Tribunale di Cuneo , decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta da ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE nei confronti del Fallimento SILVER CAR s.r.l. in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d. del 2.8.2018, con il quale era stataesclusa l’ammissione del privilegio richiesto dall’ente di riscossione in relazione al credito di BDM-MCC, garante di Cassa di Risparmio di Savignano s.p.a.(che aveva concesso finanza a Silver Car in bonis), quale gestore del Fondo di garanzia istituito ex art. 2, comma 100, lett. a, l. 662/96, allo scopo di garantire i crediti concessi da istituti di credito a piccole e medie imprese.

Il tribunale ha ricordato ed osservato che: (i) la domanda di insinuazione si fondava sul richiesto riconoscimento del privilegio al credito insinuato, sulla base dell’art. 2, comma 4, d.m.20.6.2005, del d.lgs. 123/98, della legge n. 662/96 (art. 24, comma 33), dell’art. 8bis comma 3 della l. n. 33/2015; (ii) più in particolare l’istanza di insinuazione si fondava sul fatto che la prestazione da parte del fondo di garanzia era da considerarsi di natura eccezionale e conseguentemente la relativa escussione, cui conseguiva l’indennizzo, rappresentava titolo autonomo e distinto, poiché fondato esclusivamente sulla disposizione normativa speciale (l. n. 662/96) e beneficiava del privilegio generale previsto dalla suddetta garanzia escussa; (ii) la BDM-MCC, in virtù della convenzione stipulata con il MISE, svolgeva attività di gestione del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a, l. 662/1996, con lo scopo di garantire i crediti concessi dagli istituti di credito a favore di piccole e medie imprese; (iii) l’intervento al quale era stata ammessa la Silver Car in bonissi sostanziava nella concessione di agevolazioni rientranti nelle ipotesi di cui al d.lgs. n. 123/98; (iv) il predetto intervento agevolativo si era sostanziato nella prestazione di garanzia per crediti concessi da parte di C.R.

Savignano s.p.a., i scritti a ruolo con emissione di cartella di pagamento; (v) a seguito dell’escussione della garanzia, per il fallimento della debitrice, BDM-MCC aveva inviato alla debitrice comunicazione di surroga ed invito al pagamento delle posizioni nn. 437607, per euro 120.000, e 437608, per euro 111.113,17; (vi) occorreva tuttavia aderire sulla questione qui in esame a quell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui, pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, il diritto del Gestore, e cioè di BDM-MCC, non era altro che una surroga legale nei diritti dell’originario creditore, con la conseguenza che, in tal caso, un’eventuale ragione di privilegio sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, poiché attribuirebbe,in violazione dell’art. 1203 cod. civ., al garante,che soddisfa il creditore surrogato, una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il creditore originario; (vii) anche la giurisprudenza di legittimità invocata dall’opponente a sostegno della sua tesi (Cass. n. 9926/2018) si riferiva diversamente al caso della revoca del finanziamento, ipotesi disciplinata dall’art. 9 d.lgs. n. 123/1998.

2. Il decreto , pubblicat o in data 11.3.2019 , è stat o impugnat o da ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONEcon ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Il fallimento, intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/98, dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 23, comma 33, l. 449/97, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 1 e 9, 5 comma, D.lgs. 123/98, le prestazioni di garanzia ex art. 2, comma 100, d.lgs. n. 662/96, poste alla base della contestata ammissione al passivo in chirografo, anziché in privilegio.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 8bis l. 33/2015 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/98, sul rilievo che le somme intimate da essa agente della riscossione, per conto di BDM-MCC, erano state prima erogate dall’amministrazione pubblica e poi richieste ai sensi del D.lgs. n. 123/98, trattandosi di “concessione di garanzia” espressamente prevista dall’art. 7 del predetto decreto, avente finalità propria dei finanziamenti previsti dalla norma in esame, e trovando giustificazione nelle garanzie che lo Stato ha previsto al fine di tutelare le proprie ragioni di credito. 2.1 I due motivi sopra esposti possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti.

Sulle questioni dibattute dalla ricorrente la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai ferma nel ritenere che “hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza” (così espressamente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33369del 30/11/2023; si legga , in tal senso , anche Cass .

Sez. 1, Ordinanzan. 6508 del 09/03/2020 , secondo cui “ In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27360del 22/10/20249). Alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, il ricorso va dunque accolto ed il decreto impugnato cassato con rinvio per nuova lettura al Tribunale di Cuneo che dovrà adeguare la sua decisione ai predetti principi di diritto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cuneo che, in diversa composizion