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Ordinanza — n. 7098/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares cessation of dispute and mutual expense compensation due to procedural closure of bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7098/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute between the Judicial Administration and the bankruptcy trustee regarding the bankruptcy of Consorzio Set Impianti Group. Both parties jointly requested this outcome after the bankruptcy procedure was formally closed by the court, rendering the original merits moot. Consequently, the court granted the request for mutual expense compensation and exempted the appellant from the double unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 18 legge fall. 1942; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When bankruptcy proceedings are closed, the dispute ceases, necessitating mutual expense compensation and excluding the application of the double unified contribution fee.

Parole chiave

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cessation of dispute bankruptcy closure mutual expense compensation double unified contribution procedural mootness chiusura dell'azienda sospensione della procedura di fallimento stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 18 legge fall. 1942
–c on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cataniaha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
–c on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cataniaha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall.

Giurisprudenza citata

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Cass. 536/2014
Cass. 536/2014 ) , postula che le parti medesime si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso(cfr.
Cass. Sez. U, 19976/2024
Cass. Sez. U, 19976/2024); 5.
Cass. Sez. U, 8090/2018
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1529/2019 R.G. proposto da : AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEL RAMO DI AZIENDA DEL CONSORZIO SET IMPIANTI GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RL, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X) rappresentato e difeso dall'avvocato INCORPORA EGIDIO (NCRGMR54M30E602E) -ricorrente- contro FALLIMENTO CONSORZIO SET IMPIANTI GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RL, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SANTANGELI FABIO (SNTFBA64P22L219H) -controricorrente- nonchécontro BAELI ANTONINO, PUNZIO ANTONINO, SACCULLO MARCO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2549/2018depositata il 30/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. –c on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cataniaha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla Amministrazione giudiziaria del ramo di azienda del Consorzio Set Impianti Group società consortile a r . l . contro la declaratoria di fallimento del predetto Consorzio; 2. – l’Amministrazione giudiziaria ha proposto ricorso per cassazionein tre mezzi; il Fallimento ha resistito con controricorso ; 3. ― i n prossimità dell’adunanza le p arti hanno chiesto con istanza congiunta la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere con compensazione reciproca delle spese del giudizio”, facendo presente che la procedura di Amministrazione Giudiziaria è stata chiusa con «approvazione, in data 4.05.2022, del rendiconto da parte del GIP di Catania» e che «con decreto del 24.01.2024 il Tribunale di Siracusa (…)ha dichiarato la chiusura, ai sensi dell’art.118, comma 1, n.4, l.fall.del fallimento» ( d a verifiche di cancelleria tale decreto risulta definitivo, mentre non è stata riscontrata la dedotta cancellazione del Consorziodal registro delle imprese);

CONSIDERATO CHE 4. – a fronte della concorde richiesta dei procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, sul presupposto che, nel corso del giudizio,siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e del loro interesse alla pronuncia di merito originariamente richiesta(cfr. Cass. 536/2014 ) , postula che le parti medesime si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso(cfr.

Cass. Sez. U, 19976/2024); 5. – non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ( inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012), poiché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, la relativa disposizione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e perciò non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass. Sez. U, 19976/2024, 8090/2018).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dell