Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7093/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defect: failure to notify parties of meeting summons.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7093/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the lower court failed to notify the parties of the meeting summons. The appellant challenged a bankruptcy ruling declaring him jointly liable for a de facto company formed with a previously bankrupt partner. The court ruled that procedural fairness requires proper notification before proceeding, necessitating a remand to the collegial body for a new hearing date.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: Failure to notify parties of the meeting summons constitutes a procedural defect requiring the suspension of proceedings and remand to the collegial body for a new hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural defect failure to notify meeting summons bankruptcy appeal suspension of proceedings collegial body remand interlocutory appeal società di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11239/2024 R.G. proposto da: Pignalosa Cosimo Mauro elettivamente domiciliato in Via Antonio Chinotto 1 – Roma, presso lo studio dell’Avv. Patrizia M. C. Sanguedolce, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nadia Trappolini e Donatella Donati -ricorrente- contro Fallimento Settimi Graziella elettivamente domiciliato in Roma – Via Sicilia n. 66 presso lo Studio Professionale dell’Avv. Giulio Chiarizia, rappresentato e difeso all’avv. Leonardo Donnola -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 216/2024 depositata il 03/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 3/4/2024, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra Settimi Graziella, titolare della omonima ditta individuale, già dichiarata fallita, Pignalosa Cosimo Mauro e la IT Fashion s.r.l. in persona del l.r.p.t. Pignalosa Cosimo Mauro e per l’effetto, dichiarato, il fallimento di Pignalosa Cosimo Mauro quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della predetta supersocietà. Pignalosa Cosimo Mauro ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

stante la mancata notificazione alle parti, a cura della cancelleria, dell’avviso della convocazione in adunanza si rende necessario differire la trattazione delpresente procedimento; la fissazione ad altra data è inoltre opportuno possa assicur are la trattazione congiunta con il procedimento R.G. nr. 11658/2024 connesso a quello in esame, con rinvio per tale valutazione e determinazione alrispettivo collegio; occorre altresì tener conto dei termini defensionali da assicurare in vista della nuova trattazione.

P.Q.M.

rinvia la trattazione della causa all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025 o