Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7073/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. Antonio Cugurra, represented by Maria Oggiano Vanni, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings without any determination on the merits or costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to respond deadline waiver of appeal rights case definition proposal procedural dismissal autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.15/2021depositata il 17/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.15/2021depositata il 17/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23941/2021 R.G. proposto da : CUGURRA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Sassari Via Torres n. 27, presso lo studio dell’avvocato OGGIANO VANNI MARIA (GGNVNM59C15L093H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LODDO GIUSEPPINA, CURATELA FALLIMENTO CHESSA CUGURRA DI CHESSA SALVATORE C SNC -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.15/2021depositata il 17/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis