Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Domitia Petroli Service S.R.L., filed a decree against Servizio Elettrico Nazionale S.P.A. and the liquidation proceedings but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15708/2024 R.G. proposto da : DOMITIA PETROLI SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE - ISOLA A/3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MIGLIORE ANTONIO (MGLNTN51S03F352T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato DI MARZIO FABRIZIO (DMRFRZ65A19G482G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE GIUSEPPINA (VNIGPP68L60H501Q) -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DOMITIA PETROLI SERVICE S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.51/2024 depositata il 05/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc