Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Tribunal's decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, CVE S.R.L., had not responded to the court's proposal for case definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs totaling €4,500 plus statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13105/2024 R.G. proposto da : CVE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI PIERA (SLVPRI83D57L725C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORETTI MARCO (MRTMRC73L31G157W) -ricorrente- contro MERCATONE UNO SERVICES S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SEBASTIANELLO, 6, presso lo studio dell’avvocato CAPPIELLO RAFFAELE (CPPRFL68P17H501Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA in n. 3543/2023 depositata il 23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.