Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Sassari extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Magi S.R.L. in liquidation, challenged a decree regarding the company's liquidation proceedings, while the respondents included Dovalue Spa and the liquidation curator. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to appeal, thereby extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21898/2021 R.G. proposto da : MAGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in SASSARI VIA CAVOUR N. 77, presso lo studio dell’avvocato BOZZANO FRANCESCO ANGELO (BZZFNC66S09I452A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALUMBO ALBERTO MICHELE (PLMLRT52R08B429P), OGGIANO VANNI MARIA (GGNVNM59C15L093H), FESTA DOMENICO (FSTDNC65D19H501J) -ricorrente- contro DOVALUE SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SECHI MARCO (SCHMRC67P01G113O) -controricorrente- nonchè contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MAGI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STARA FRANCESCO (STRFNC66H25B068Q) -controricorrente- nonchè contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.12/2021 depositata il 28/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli