Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Grammagna, did not act within the timeframe, while the respondent, Caserta Fitness, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25899/2021 R.G. proposto da : PALMESANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato MILARDI CARLO (MLRCRL49P25I862C) rappresentato e difeso dall'avvocato GRAMMEGNA FERDINANDO (GRMFDN67H05C129W) -ricorrente- contro CASERTA FITNESS ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA, 14, presso lo studio dell’avvocato STAJANO ERNESTO (STJRST53P07F839C) rappresentato e difeso dall'avvocato DI NOSSE ARMANDO (DNSRND79P30B963K) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.30/2021 depositata il 17/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioArmando Di Nosse, tale dichiar