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Decreto — n. 7064/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7064/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The parties involved were Tesoniero Angelo and Voria Massimino, who challenged a lower court ruling against Francesco Marino and his bankruptcy administrator. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal costs allocation Civil Procedure Code statutory silence opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2021 R.G. proposto da : TESONIERO ANGELO e VORIA MASSIMINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO N 83, presso lo studio dell’avvocato MOSSUCCA FILOMENA (-) rappresentati e difesi dagli avvocati GIULIANO EDMONDO (GLNDND77T27B157W), FASANO FILOMENA (FSNFMN64B52G192G) -ricorrente- contro MARINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in roma Lungotevere Michelangelo, 9, presso lo studio dell’avvocato CIRRINCIONE BENEDETTA (CRRBDT71T44H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato PONTONE ALFONSO (PNTLNS69E25H703C) -controricorrente- nonchè contro IULA SILVIA, quale curatore del revocato FALLIMENTO MARINO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1019/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioAlfonso Pontone, tal