Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Fabri Massimo, had filed a recourse against the bankruptcy of Nous Informatica Spa but remained silent after the proposal for judgment closure was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal for judgment closure constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4090/2020 R.G. proposto da : FABRI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato PIZZICARIA SABRINA (PZZSRN63E43H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO NOUS INFORMATICA SPA -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA nel n.1413/2015 depositat o il 18/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos