Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing ZERWAKI ANGELIKI, did not act to preserve the case against the bankrupt entities FALLIMENTO ECON SRL and FALLIMENTO E CON SRLS. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2828-2020 R.G. proposto da : ZERWAKI ANGELIKI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI, 35, presso lo studio dell’avvocat o CHIESA GIULIA (CHSGLI79B62H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IANNACCONE GIUSEPPE (NNCGPP55S25A509L) -ricorrente- contro FALLIMENTO ECON SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAINELLI ALESSANDRO (CNLLSN63L29L378R) -controricorrente- nonchè contro FALLLIMENTO E CON SRLS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GHERARDI FEDERICA(GHRFRC77S51A794R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIAnel n.1025/2020 depositata il 01/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso