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Ordinanza — n. 7023/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; no double contribution unificato applies to voluntary withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7023/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal of the appeal and the defendant's acceptance. The plaintiff had previously challenged a lower court ruling on a pledge dispute, but voluntarily abandoned the case before the final judgment. The court ruled that the exceptional double contribution unificato fee does not apply to voluntary withdrawals, citing prior precedents requiring strict interpretation of this sanction.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The double contribution unificato is an exceptional sanction applicable only to rejected appeals or declarations of inadmissibility, and therefore does not apply to voluntary withdrawals of the appeal.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal double contribution unificato strict interpretation sanction procedural extinction pledge dispute caso di garanzia bancaria revoca del fallimento azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 390 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 34025/2023
Cass., n. 23175/2015
Cass., n. 23175/2015; Cass., n.13636/2015 ).
Cass., n. 13636/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.351/2024 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DEPRETIS 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCHIANO EUGENIO (MSCGNE70A26A509K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO COGEMAR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA AGOSTINO DEPRETIS N. 51, presso lo studio dell’avvocato D'ATTORRE GIACOMO (DTTGCM76S30F205V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2528/2023 depositata il 05/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE Il Fallimento COGEMAR S.p.A. in liquidazione ha proposto azione revocatoria sotto diversi profili nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. relativamente a un pegno costituito a garanzia dei debiti della società debitrice nei confronti della banca; che il tribunale di Napoli ha accolto la domanda, ritenendo trattarsi di pegno regolare; che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della banca, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo non ostativa alle azioni proposte la disciplina di cui all’art. 4 d. lgs. n. 170/2004; che ha proposto ricorso per cassazione la banca, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento.

CONSIDERATO CHE la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., notificata al controricorrente e che il controricorrente ha depositato in data 19 febbraio 2025 accettazione della rinuncia, anche in ordine alle spese; che deve dichiararsi estinto li giudizio e non vi è luogo a provvedere sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;

Cass., n. 23175/2015; Cass., n.13636/2015 ).

P.Q.M.

La Corte di