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Ordinanza — n. 7022/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and incongruity in grounds regarding bankruptcy extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Global Fish S.r.l. and Antonio Benincasa inadmissible without examining its merits. The appellants challenged the extension of bankruptcy to a de facto company and their personal liability, arguing violations of procedural rights and statutory time limits. The court rejected these grounds as lacking the required specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure and found the third ground incongruous with the facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 10 legge fall.: Appeals must specify excluded creditors to be admissible, and the one-year limit for declaring bankruptcy of de facto partners does not apply to those not registered in the commercial register.

Parole chiave

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bankruptcy extension de facto company inadmissible appeal lack of specificity procedural incongruity unregistered partner commercial register bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
(fallimento poi esteso alla società di fatto e agli altri soci), non specificano se e quali creditori istanti siano stati esclusi dal contraddittorio.Il difetto di specificità del motivo di ricorso (art. 366, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
24 e 111 Cost., in reazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
24 e 111 Cost., in reazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 10 legge fall.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 74/2024
Cass. nn. 74/2024; 204/2024), con un accertamento in fatto che, in quanto tale,non è sindacabile in questa sede e che, a ben vedere, neppure è stato fatto oggetto di specifica critica.
Cass. nn. 204/2024
Cass. nn. 15488/2013
Cass. 5520/2017
Cass. 6029/2021
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19933/2022 R.G. proposto da Global Fish S.r.l. e Antonio BENINCASA , elettivamente domiciliatiin Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso lo studio dell’avv. Giulio Forgione , rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Carnovale -ricorrente - contro Nuova Ittica Benincasa S .r.l. , Global Fish S.r.l. e Antonio Benincasa -controricorrente - nonché contro -controricorrente - nonché contro -intimata - avverso la sentenza n. 83 7 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 14.7 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò il fallimento di Global Fish S.r.l., di Antonio Benincasa nonché della società di fatto ritenuta esistente tra loro e Nuova Ittica Benincasa S.r.l., in estensione del già dichiarato fallimento di quest’ultima società. Global Fish S.r.l.e Antonio Benincasa proposero reclamo , contestando la sussistenza della società di fatto e quindi dei presupposti per l’estensione del fallimento. Il reclamo venne respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Contro la sentenza della Corte territorialeGlobal Fish S.r.l. e Antonio Benincasa ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.

Si sonodifese con controricorso la curatela fallimentare e Mare Gioioso S.r.l., mentre Euler Hermes S.A. è rimasta intimata. I contro ricorrent i ha nno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 147, commi1, 3, 4, 6, e 18, comma 6, legge fall. e artt. 100, 101, 102, 157, comma 2, 354 c.p.c., ed artt. 24 e 111 Cost., in reazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».

I ricorrent i s i d olgono dell a « omessa integrazione del contraddittoriocon i creditori istanti del primo fallimento cui è seguita l’estensione delsocio illimitatamente responsabile oggi ricorrente». 1.1. La censura è inammissibile, a prescindere daqualsiasi considerazionesulla sua fondatezza. Infatti i ricorrenti, a parte sostenere, in astratto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidei creditori istanti per il fallimento di Nuova Ittica Benincasa S.r.l. (fallimento poi esteso alla società di fatto e agli altri soci), non specificano se e quali creditori istanti siano stati esclusi dal contraddittorio.Il difetto di specificità del motivo di ricorso (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.)rende persino superfluo rilevare che nel proprio controricorso la curatela fallimentare precisa – con il conforto della produzione della relativa sentenza – che unic a creditrice istante per il fallimento di Nuova Ittica Benincasa S.r.l. era stata Mare Gioioso S.r.l., che è sempre stata parte anche nel presente processo.

2. Il secondo motiv o censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 147 legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.». Il motivo è volto a contestare l a sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell a società di fatto di cui è stato dichiarato il fallimento, insieme a quello del socio Antonio Benincasa. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché i ricorrenti si limitano a ricordare, in astratto, le condizioni richieste per l’accertamento di una società di fatto e l’onere della prova gravante, sul punto, su chi richiede il fallimento della società, senzache a tale premessa teorica segua una qualsiasi argomentazione su come e perché il Tribunale di Lamezia Termine avrebbe violato i principi di diritto che regolano tale accertamento.

Sicuramente il giudice del merito non ha violatola norma sulla distribuzione dell’onere della prova, perché ha ritenuto quest’onere in concreto assolto mediante la dimostrazione dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione alla stessa di Antonio Benincasa.Per il resto, il Tribunale ha fatto un uso appropriato dei medesimi principi ricordatidai ricorrenti (sui quali, da ultimo, v. Cass. nn. 74/2024; 204/2024), con un accertamento in fatto che, in quanto tale,non è sindacabile in questa sede e che, a ben vedere, neppure è stato fatto oggetto di specifica critica.

3. Il terzo motivo è rubricato « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 10, 147, comma1, 3, 4 e 6, 18, comma 6, legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.». I ricorrentipropongono un’interpretazione degli artt. 10 e 147, comma 2, legge fall. secondo cuiil fallimento in estensione non avrebbe potuto essere dichiarato a distanza di più di un anno di tempo dalla dichiarazione del fallimento di Nuova Ittica Benincasa S.r.l. 3.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 3.1.1.

Innanzitutto, l’illustrazione del motivo è incongrua rispetto alla premessa, posto che non si sofferma sul tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento di Nuova Ittica Benincasa S.r.l. e la dichiarazione di fallimento della società di fatto, bensì sul tempo trascorso tra quelli che vengono indicati come gli ultimi atti di ingerenza di Antonio Benincasa e la dichiarazione di fallimento suo e della società di fatto. 3.1.2. In secondo luogo, si deve rilevare che « il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte»e che «l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»(art. 360- bis , n. 1, c.p.c.) .

È infatti principio consolidato, sul quale non vengono indicate ragioni per un ripensamento, che l’art. 10 legge fall., il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese – così realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro dell’imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell’imprenditore – non è applicabile al socio occulto o di fatto , che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento; limiteche è un beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione(Cass. nn. 15488/2013; 5520/2017; 6029/2021).4.

Dichiaratoinammissibile il ricorso , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in € 12.000 in favore del Fallimento, ein € 8.000 in favore di Mare Gioioso S.r.l. ; per entrambi oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contribu