Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7020/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of ratio decidendi confrontation in procedural violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7020/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint did not confront the specific reasoning used by the Court of Appeal to dismiss the lower appeal. The appellant argued that the appellate court erred in refusing an extension for service of process to a deceased co-defendant's heirs, claiming a contradiction between the court's acknowledgment of the appellant's diligence and the denial of time limits. The court rejected this, ruling that the appellant's complaint failed to address the core legal principle regarding the immediate reactivation of notification procedures after a failed attempt, which was the actual basis for the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint do not confront the ratio decidendi expressly stated in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal ratio decidendi confrontation procedural notification service of process heirs Cassation procedure legatario rinuncia all'eredità difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147, comma 1, legge fall.
Art. 230, comma 1, c.c.
e art. 230, comma 1, c.c.).
Art. 153 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo casieccezionali di cui sia data prova rigorosa»(Cass.
Art. 327 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 325 c.p
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo casieccezionali di cui sia data prova rigorosa»(Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 14594/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14149/2023 R.G. proposto da Salvatore MAZZEI, elettivamente domiciliat o a gli indicat i indirizzi PEC de gli avv. Eugenio Battaglia e Simona Paonessa , che lorappresenta no e difend ono -ricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 1436 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 19 . 1 2 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Nel gennaio del 2007 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò il fallimento diAudia s.a.s. di Fazio Maietta C. e, con essa, tra gli altri, dell’attuale ricorrente, socio accomandante, sul presupposto che si fosse ingerito nella gestione della società (artt. 147, comma 1, legge fall. e art. 230, comma 1, c.c.).

Il ricorrente propose opposizione – secondo le regole processuali applicabili ratione temporis– che venne respinta dal medesimo Tribunalecon sentenza n. 147/2020. Salvatore Mazzei si rivolse allora alla Corte d’Appello di Catanzaro, che però – dopo avere concesso un termine perentorio per rinnovare lenotificazioni non andate a buon fine nei confronti di alcuni contraddittori – dichiarò inammissibile l’impugnazione, a seguito della constatata omessa ulteriore rinnovazione della notificazione dell’ap pello nei confronti di un’erededi uno dei litisconsort i che era deceduto nelle more del processo.

Contro la sentenza della Corte territoriale Salvatore Mazzei ha proposto ricorso per cassazione a ffid ato a un unico motivo.Nessuno degli intimati ha depositato controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso sidenunciano « violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 291, 325, 331 e 327 c.p.c., per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da Salvatore Mazzei senza il rispetto dei termini perentori previsti da tali disposizioni codicistiche per il perfezionamento del contraddittorio.

Travisamento dei fatti. Contraddittorietà». Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a dichiarare inammissibile l’appello, invece di concedere un ulteriore termineper la rinnovazione della notificazione a una delle eredi dell’originario litisconsorte, che era risultato deceduto all’esito del tentativo di instaurare nuovamente il contraddittorio nei suoi confronti. Nel ricorso si ravvisa una contraddizione nella motivazione della sentenza, dal momento che la Corte calabres e ha dato atto della spontanea e tempestiva attivazione del ricorrente per rinnovare la notifica nei confronti degli eredi del litisconsorte defunto, ma poi non ha concesso il termine per una ulteriore nuova notificazione.

2. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendiespressa nella sentenza impugnata. 2.1. La Corte territoriale ha chiaramente distinto , nel le sue valutazioni, i l contegno d e l ricorrente successivo al l’esito negativo della rinnovazione della notificazione al l’originario litisconsorte, nel frattempo de cedu to , e quello tenuto dopo l’esito negativo della (rinnovata) notificazione nei confronti di una sola delleeredi. Mentre nel primo caso il ricorrente si attivò in modospontane o e tempest iv o , altrettanto non avvenne nel secondo caso (« Il Mazzei, reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022, non ha inteso riprendere il procedimento notificatorio nei successivi quindici giorni omettendo di considerare che gli effetti della notificazione, ove andata a buon fine, sarebbero decorsi dal primo tentativo di notifica (10.12.2021) e quindi da data anteriore alla scadenza del termine perentorio di 60 gg concesso ex art 291 c . p . c . all’udienza del 13.10.2021»).

Non giova alla censura , pertanto, evidenziare che «l’appellante … ha agito con assoluta diligenza ponendo in essere le attività per riattivare nei tempi ragionevoli la procedura notificatoria, ed ha rispettato il termine perentorio per notificare ad Audia Vincenzo Bruno [ id est : il litisconsorte originario] per come stabilito dalla Corte con ordinanza resa all’udienza del 13.10.2021, e una volta preso atto del decesso di quest’ ulti m o – effettiva parte processuale – si è attivata spontaneamente per la notifica a tutti i suoi eredi compresa Audia Manuela» (pag. 11 del ricorso).L’inerzia riscontrata dalla Corte d’Appello non riguarda, infatti, la notificazioneagli eredi dopo appresa la notizia della morte del litis consorte, bensì la mancata riattivazione del procedimento di notificazione dopo appreso l’esito negativo della rinnovata notificazione a una delle eredi. 2.2.

Non è in discussione il principio di diritto applicato dal giudice d’appello e mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, che anche il ricorrente cita e condivide: «La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni [ad essa] non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegatialla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo casieccezionali di cui sia data prova rigorosa»(Cass.

S.U. n. 14594/2016). 2.3. Il ricorrente, a parte insistere sul fatto (irrilevante) di essere stato tempestivo n ella ria ttivazione del procedimento notificatorio dopo l’esito negativo della notificazione al litisconsorte deceduto, quanto alla (decisiva) notificazione nei confronti dell’erede espone una sequenza cronologica divers a da quellaaccertata in sentenza , ove si legge che « il Mazzei [fu] reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022»;ma lo fa senzaprospettare un errore di percezione delle risultanze processuali da parte del giudice, dunque non operando alcuna censurae nella sede propria quale in ipotesi errore revocatorio .

3. Dichiarato inammissibile il ricorso , non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese alcuno dei soggetti intimati.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile i l ricorso ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso