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Ordinanza — n. 6926/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6926/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIRCEO REAL ESTATE S.R.L., rappresentata e difes a da ll’ A vv. Niccolò A. Gallitto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9 Contro ANTONELLI MAURA, rappresentata e difesadall’Avv. Maria Cristina Mannidel foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma alla via via G. Pierluigi da Palestrina, 19 -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5751/2020, pubblicata il 19.11.2020, notificatail 20.11.2020.

Regesto Legislator

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art. 2467 c.c, art. 1284 c.c; Ordinanza — n. 6926/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ferma restando la condivisibilità dell’arresto menzionato nel ricorso (Cass. n. 26523/2020, secondo cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi compresi le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione), va osservato che nel corso del giudizio, a seguito delle note istruttorie ex art. 183 n. 2, c.p.c. in cui l'istanza di verificazione non venne riproposta (sentenza, pag. 14), vi furono tre distinte udienze di precisazione delle conclusioni (ricorso, pagg. 6 e 7) e che quella, di esse, su cui si sofferma la ricorrente è solo l'ultima.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale debito sociale soddisfacimento del credito restituzione dei conferimenti rimborso del debito retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 2467 c.c
Ha escluso che al credito si applica s se la disciplina di cui all’art. 2467 c.c., osservando che «la società convenuta si era del tutto sottratta dal dimostrare il carattere postergato dei finanziamenti eseguiti dal socio in favore della società» stessa.
art. 1284 c.c
3, c.p.c., viola zione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIRCEO REAL ESTATE S.R.L., rappresentata e difes a da ll’ A vv. Niccolò A. Gallitto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9 Contro ANTONELLI MAURA, rappresentata e difesadall’Avv. Maria Cristina Mannidel foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma alla via via G. Pierluigi da Palestrina, 19 -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5751/2020, pubblicata il 19.11.2020, notificatail 20.11.2020.

Oggetto: Postergazione finanziamento soci. Interessi moratori Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11.2.2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.−Con citazione notificata in data 13.1.2014 Antonelli Maura ha convenuto in giudizio la Circeo Real Estate s.r.l. e Antonelli Alessandro, in proprio, socio e amministratore unico della prima, allegando quanto segue: -in data 24.1.2006 si era costituitala società «Circeo Real Estate S.r.l.» al fine di acquistare il cespite immobiliare (terreno con fabbricato uso albergo) sito in San Felice Circeo, immobile successivamente locato alla societàIl Ginepro s.a.s., società avente quali soci fondatori il nipote, il fratello e la cognata dell'attrice,ossia i signori Antonelli Alessandro, Antonelli Giuseppe e Martinoli Angelica. -l'attrice aveva mutuato alla società Circeo Real Estate S.r.l. ingenti capitali per far fronte ad alcuni impegni finanziari; -al fine di regolare i rapporti inessere e disciplinare le modalità di restituzione, la società Circeo Real Estate S.r.l. aveva sottoposto alla creditrice una scrittura privata denominata «contratto di prestito sociale» che l a Antonelli Ma ura e l'Antonell i Alessandro, amministratore unico della Società, avevano sott oscri tto il 22.1.2009, colla quale si era datoatto: che la società aveva ricevuto il finanziamento di € 327.000 dalla Antonelli; che alla data della sottoscrizione del contratto il capitale rivalutato a mezzo degli interessi era pari ad € 350.000; che la società gara ntiva la restituzione della somma con una quota sociale che veniva fiduciariamente intestata alla Antonelli , la quale accettava l'intestazione fiduciaria, con obbligo di retrocessione in seguito all’estinzionedell’obbligazione. 2.─Il Tribunale di Roma ha dichiarato la risoluzione del contratto di p restito e condann a to la società al pagamento dell’importo richiesto dall’attrice.

Ha escluso che al credito si applica s se la disciplina di cui all’art. 2467 c.c., osservando che «la società convenuta si era del tutto sottratta dal dimostrare il carattere postergato dei finanziamenti eseguiti dal socio in favore della società» stessa. 3.─ Circeo Real Estate s.r.l. ha proposto gravam e dinanzi alla Corte di appello di Roma . Antonelli M aura ha spiegato appello incidentale. Con la sentenza qui impugnatala Corte adita ha rigettato l’appello principaleed accolto quello incidentale, riconoscendo che gli interessi sullasomma dovuta decorrevano da l 9 luglio 2013. 4.― Circeo Real Estate s.r.l. ricorre per cassazione con tre motiv i ed ha depositato memoria.

Antonelli Maura ha notificatocontroricorsoe depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ─Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 c.c. in merito al carattere postergato del finanziamento disposto da Maura Antonelli, nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, n.5, c.p.c. rispetto agli elementi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno del carattere postergato dello stesso ex art. 2467 c.c. 5.1─La censura, che verte sulla postergazione, è inammissibile.

L’art. 2467 c.c. prevede nelle s.r.l. la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse"(Cass., n. 14056/2015; Cass., n.16291/2018). Nel corpo del motivo nonviene spiegato perché vi sarebbe violazione e falsa applicazione del 2467 c.c.; a pag. 16 del ricorso la società istante lamenta non si sia fatto luogo all'esame della situazione di indebitamento della società, ma la Corte di appello ha rilevato, sul punto, che la documentazione prodotta non era in grado di comprovare la situazione economico-patrimoniale della società alla data del finanziamento, onde sul punto la censura è carente di aderenza alla sentenza impugnata: ciò che destina la censura alla statuizione di inammissibilità (Cass. n. 8459/ 2024;

Cass. n. 13745/2020). Il vizio di omesso esame di fatto decisivo sconta il rilievo per cui nella fattispecie vi è doppia conforme, e pertanto era onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., n. 26934/2023; Cass.,n. 5947/2023); peraltro, nemmeno viene individuato il fatto storico oggetto dell'omesso esame. 6.− Con il secondomotivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.183,187, 188, 189 c.p.c. in merito alla statuita decadenza dall’ammissione delle istanze istruttorie per non averle reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in primo grado, e violazione e falsa applicazione degli artt. 216 ss., 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione dell’istanza di verificazione e del principio del contraddittorio. 6.1− Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe impropriamente ritenuto rinunciata l'istanza di verificazione di una scrittura privata in una situazione di diserzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente, in cui la richiesta non avrebbe potuto ritenersi rinunciata.

Ferma restando la condivisibilità dell’arresto menzionato nel ricorso (Cass. n. 26523/2020, secondo cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi compresi le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione), va osservato che nel corso del giudizio, a seguito delle note istruttorie ex art. 183 n. 2, c.p.c. in cui l'istanza di verificazione non venne riproposta (sentenza, pag. 14), vi furono tre distinte udienze di precisazione delle conclusioni (ricorso, pagg. 6 e 7) e che quella, di esse, su cui si sofferma la ricorrente è solo l'ultima.

La censura e quindi carente di autosufficienza, in quanto non viene data contezza di quale fosse il contenuto delle richieste formulate nelle prime due udienze di precisazione delle conclusioni: è chiaro, infatti, che se, in ipotesi, la ricorrente avesse nella c ircostanza richiamato le conclusioni istruttorie precedentemente rassegnate, avrebbe dovuto farsi riferimento alla memoria ex 183, n. 2, che non conteneva l’istanza di verificazione: in tal modo le conclusioni dell’ultima udienza, dovendosi raccordare a quelle precedentemente rassegnate, non includerebbero l’istanza in questione.

Ma v’è di più:la censura omette di considerare l’altra ratio decidendi indicata dalla Corte nella «mancata indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e delle scritture di comparazione che, ai sensi dell’art.216 c.p.c., chi propone istanza di verificazione ha l’onere di individuare» (pag. 14 sentenza). La sentenza è dunque basata , al riguardo, su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe. Infatti, qualora la decisione si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile l’impugnazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte:

Cass. Sez. U. n. 7931/2013). 7.─ Con il terzomotivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., viola zione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. La censura contesta il riconoscimento degli interessi, assumendo che il contratto di prestito sociale del 22 gennaio 2009 avrebbe natura ricognitiva, onde esso non potevasanare la nullità degli interessi ultralegali non convenuti per iscritto. 7.1─La censura è infondata. Gli interessi che la Corteterritoriale riconosce dovuti maturano dal 9 luglio 2013 ed è incontestabile che l’accordo del 2009 potesse prevedere la spettanza di interessi ultralegali per il periodo a venire (non avendo, al riguardo, tale pattuizione natura ricognitiva, ma costitutiva). 8.─Per quanto esposto, il ricorso va rigettato , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000,00per compensi e € 200,00 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a