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Ordinanza — n. 6898/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders appellant to pay litigation costs under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6898/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amos Stella and Villa Nova s.p.a. extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower court had previously rejected the appeal on grounds of lack of standing and procedural defects, the appellant voluntarily renounced the litigation via a deposit on January 21, 2025. Consequently, the court ruled that the judgment is extinguished and ordered the withdrawing party to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal declared by the court extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs absent acceptance by the opposing side.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation civil procedure code lack of standing cassation appeal voluntary renunciation documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 390 cod. proc. civ.
civ., non spiegano alcunadifesa; -con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: -attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod.
Art. 78 cod. proc. civ.
Art. 2409 cod. civ.
civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore di quest’ultimo; - ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da Stella Amos evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod.
Art. 13 comma 1-quater t.u. spese giust.
civ.; - la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, t.u.
art. 111 Cost
art. 2409 cod. civ
civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore di quest’ultimo; - ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da Stella Amos evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ.
art. 78 cod.proc. civ
in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod.proc. civ.; -gli altri soggetti intimati, sindaci della Villa Nova s.p.a.
art. 390 cod. proc. civ
civ., non spiegano alcunadifesa; -con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025;
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175)
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13042/2021R.G. proposto da Amos Stella e Villa Nova s.p.a., quest’ultima in persona dell’amministratore, rappresentatee difese da ll’ avv. Marco Amorese -ricorrenti - contro Villa N ova s .p. a . , in persona del c uratore s peciale avv. Chiara Modenese, rappresentata e difesa da quest’ultima -controricorrente - Bettelli Fernando -intimato - Prinster Steven Patrick -intimato - Pivetti Andrea -intimato - avverso il decretodella Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 Oggetto:estinzione dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -Stella Amos, in proprio e quale amministratrice della Villa Nova s.p.a, proponericorso per cassazione , ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo della società e respinto quello avanzato dalla predetta Stella Amos in proprio per la revoca del decreto del locale Tribunale con cui era stata ordina ta l’ispezione dell’amministrazione della società; -la Corte territoriale ha riferito che l’ispezione era stata disposta al fine di verificare se ricorressero irregolarità gestorie, con particolare riferimento alla situazione economico - patrimoniale delle società controllate brasiliane e all’impiego dei cinque patrimoni destinati costituiti dalla società da ispezionare in minima parte con risorse finanziarie sociali e in gran parte con risorse finanziarie raccolt e sul mercato dalla Progetto Sim , anch’essa amministrata dalla odierna ricorrente; - ha , quindi, rileva to la carenza di legittimazione a reclamare il provvedimento del Tribunale in capo alla Villa Nova s.p.a., in quantovi era stata la nomina del curatore speciale exart. 78 c od. proc. civ., per cui la facoltà di impugnazione doveva considerarsi transitata in favore di quest’ultimo; - ha, poi, disatteso l’impugnazione proposta (anche) in proprio da Stella Amos evidenziando, in particolare, che nel procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. il Tribunale non è vincolato al principio della domanda,potendo valutare sia le irregolarità denunciate, sia ogni altra condotta comunque emersa nel corso del procedimento , per cui la totale mancanza di documentazione di provenienza dalle società brasilianeben poteva essere posta dal T ribunale a fondamento della decisione; -ha aggiunto che non era riscontrabile la dedotta violazione del diritto di difesa e che la documentazione prodotta non sembra va offrire una attendibilebase contabile ed informativa in merito ai bilanci relativi agli esercizi 2017 e2018; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; -resiste con controricorso la Villa Nova s.p.a. in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 78 cod.proc. civ.; -gli altri soggetti intimati, sindaci della Villa Nova s.p.a. che avevano avanzato denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., non spiegano alcunadifesa; -con nota depositata il 21 gennaio 2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE: -attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.; - la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi –tipici – di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025;

Cass. 12 novembre 2015, n. 23175)

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces