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Ordinanza — n. 6866/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6866/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6866/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21780/2022 R.G. proposto da : NATALE BIAGIOe PETRELLA FILOMENA, rappresentati e difesi d agli Avvocati Manuel Virgili (VRGMNL78M10G920E) e Andrea Bugamelli (BGMNDR82A26A271I)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti – contro IBL BANCA -ISTITUTO BANCARIO del LAVORO s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Civale (CVLFBA76L10H703R) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BANCA NAZIONALE delLAVORO s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositat o il 13/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi Biagio Natale e Filomena Petrella.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6866/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Biagio Natale e Filomena Petrella hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL Banca, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso avversario. L’intimata Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non ha svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Gli Avvocati Andrea Bugamelli e Manuel Virgili, quali difensori di Biagio Natale e Filomena Petrella, hanno depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti.

Parole chiave

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sovraindebitamento revoca del credito al consumo credito contestato opposizione al precetto esecutivo retrocessione di credito offesa al credito
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21780/2022 R.G. proposto da : NATALE BIAGIOe PETRELLA FILOMENA, rappresentati e difesi d agli Avvocati Manuel Virgili (VRGMNL78M10G920E) e Andrea Bugamelli (BGMNDR82A26A271I)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti – contro IBL BANCA -ISTITUTO BANCARIO del LAVORO s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Civale (CVLFBA76L10H703R) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BANCA NAZIONALE delLAVORO s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 4516/2022 depositat o il 13/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto del 21 aprile 2022, omologava il piano del consumatore presentato dai coniugi Biagio Natale e Filomena Petrella.

2. Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 13 luglio 2022, accoglieva il gravame presentato da IBL Banca e revocava l’omologazione del piano del consumatore, ritenendo che i debitori avessero tenuto un comportamento di mala fede idoneo a rendere inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012.

3. Biagio Natale e Filomena Petrella hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso IBL Banca, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso avversario. L’intimata Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non ha svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Gli Avvocati Andrea Bugamelli e Manuel Virgili, quali difensori di Biagio Natale e Filomena Petrella, hanno depositato in data 13 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti.

Del deposito dell’atto di rinuncia è stata data rituale comunicazione (in data 14 febbraio 2025) alle parti costituite a cura della cancelleria, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie a norma dell’art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, non essendovi necessità di prendere in esame il motivo di ricorso incidentale proposto da IBL Banca, che è stato espressamente condizionato all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso avversario (v. pag. 46 del controricorso).

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M.

La Cort