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Ordinanza — n. 6853/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court ruling on interest calculation start date in bank account dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6853/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding interest calculation in a bank account dispute. The appellant argued that the appellate court erred by reforming the start date of legal interest without a specific appeal against that specific ruling, which had already formed an internal res judicata. The court agreed, holding that in unjust enrichment cases, the interest regime differs from debt of value, meaning the start date constitutes a distinct legal issue requiring independent appeal. Consequently, the court ordered legal interest to run from each individual debit operation rather than the date of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: In actions for restitution of unjust enrichment, the start date of legal interest constitutes a distinct legal issue requiring independent appeal, and its modification without such appeal violates the principle of res judicata.

Parole chiave

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unjust enrichment legal interest res judicata bank account dispute appellate reform interest calculation internal judgment annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Violazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art.
Art. 2909 c.c.
art. 1283 c.c
In secondo luogo, rilevava che era stata illegittimamente pattuita ed applicata la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto inderogabilmente dall’art. 1283 c.c.
art. 2034 c.c
art. 112 c.p
in relazione all’art. 112 c.p.c.
art. 2909 c.c
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ARONICA GIUSEPPE E C. S.A.S.,rappresentata e difes a da ll’ A vv. Angelo Armenio del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario Tobia, in Roma, viale Mazzini, 11 -ricorrente- Contro Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a.,ora Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Sicilia,rappresentata e difes a dall’Avv. Giuseppe Peritore PEC: avv.peritore@avvocatiagrigento.it -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 766/2021, pubblicata il 17.5.2021, notificata il 31.5.2021.

Oggetto: Conto corrente Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 2 .2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.− Con atto di citazione regolarmente notificato la Aronica Giuseppe e C s.a.s. conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Distaccata di Licata del Tribunale di Agrigento la Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a., esponendo che dal 1990 aveva intrattenuto con essa banca presso l’Agenzia di Licata un rapporto di conto corrente di corrispondenza, portante il n. 10006551, chiuso nel dicembre 2000 con il versamento di quanto richiesto dalla banca a titolo di capitale, interessi e spese.

Aggiungeva che si era resa conto che nei periodi in cui il conto presentava dei saldi passivi, la banca aveva posto in essere delle pratiche illegittime in aperta violazione di norme inderogabili del codice civile. In particolare, rilevava che il tasso degli interessi in misura superiore a quello legale da corrispondere alla banca era stato statuito facendo un generico riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, eccependo la nullità di tale pattuizione per violazione del disposto di cui agli art. 1284, III comma, 1346 e 1418, II comma, c.c. In secondo luogo, rilevava che era stata illegittimamente pattuita ed applicata la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto inderogabilmente dall’art. 1283 c.c. Inoltre, rilevava che trimestralmente era stata addebitata la c.d. commissione di massimo scoperto, pur non essendo stata pattuita in maniera determinata 2.−Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1513/2015 ha parzialmente accolto le domande formulate da Aronica Giuseppe C. s.a.s., e ha condannato la Banca al pagamento di € 59.715,85 quale saldo a credito del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 10006551.24, acceso nell’anno 1990 e chiuso nel dicembre 2001, rideterminato per effetto della riconduzione del saggio degli interessi corrispettivi alla misura di legge e dell’esclusione dell’anatocismo fino al 30.6.2000. 3.─La Banca Popolare Sant’angelo s.c. p . a . proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.

La Corte adita con la sentenza qui impugnata in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1513/2015, appellata in via principale da Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a. e in via incidentale daAronica Giuseppe C. s.a.s., ha ridetermina to in € 26.966,32, oltre interessi al saggio legale dalla domanda, l’importo per cui la Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a. è condannataa pagare in favore di Aronica Giuseppe C. s.a.s.; Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)L’apertura di credito del 4 agosto si innesta su un rapporto da poco intrapreso (e non ancora utilizzato dal correntista) e non disciplinato per iscritto, determinandone alcune delle condizioni economiche, segnatamente la misura degli interessi debitori,entro e oltre fido, e della commissione di massimo scoperto.

Tali previsioni contrattuali, legittimamente convenute nel rispetto dei canoni formali esostanziali contemplati dagli artt. 1284 comma III, 1325 e 1346 c.c., sono pienamente idonee a governare lo svolgimento del rapporto nei limiti, naturalmente, dell’oggetto rispettivamente disciplinato, dovendo invece accertarsi la nullità, per difetto dipattuizione, di ogni ulteriore posta debitoria applicata in conto;

b) il grado di determinatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, che ne specifica aliquota (0,250%), periodicità (trimestrale) e base di calcolo (la scopertura, considerata nel suo intero ammontare, raggiunta anche solo per una porzione di trimestre) correttamente ha indotto il primo giudice a preservarne l’applicazione ai fini della determinazione del saldo;c) l e spese, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non sono contemplate nelcontratto di apertura di credito in conto corrente così che la relativa applicazione non risulta sostenuta da un accordo delle parti, e in accoglimento dell’appello incidentaledevono essere escluse dal saldo finale; d)la nullità derivante dall’assenza di una pattuizione scritta non può essere rimediata, come pure sostenuto dall’appellante, dalla mancata contestazione degli estratti conto ad opera della società correntista, né il credito restitutorio azionato dalla correntista trova ostacolonella previsione dell’art. 2034 c.c. ;

e) non sussiste nemmeno obbligazione naturale poichè occorrerebbe che il debitore dia luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore del terzo con la volontà di assolvere ad un dovere morale, preciso e determinato, avente contenuto economico. L’assenza di un obbligo giuridico, poi, connota il comportamento adempiente in termini di spontaneità, non disponendo il creditore di strumenti coercitivi volti a costringere il debitore alpagamento. Date queste premesse non è dato ravvisare nell’esecuzione di pattuizioni contrarie a disposizioni di legge e dunque nulle l’intento sopra descritto;

f) acclarata l’illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedentealla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un’ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovverola definizione dei termini di sostituzione della clausola nulla; ha statuito, infatti, che in tale ipotesi gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolatisenza operare capitalizzazione alcuna; g)non ha, però, formato oggetto di impugnazione incidentale il capo della statuizione di primo grado che ha arrestato temporalmente la declaratoria di nullità al 30 giugno 2000, data di recepimento da partedell’istituto di credito della delibera del CICR del 9.2.2000.

Pertanto, il saldo del conto corrente di corrispondenza intestato allasocietà oggi appellata deve essere rideterminato con applicazione degli interessi convenzionali e della commissione di massimo scoperto, validamente convenuti, ma con eliminazione delle spese, non pattuite, e della capitalizzazione infrannuale degli interessifino al 30.6.2000, contra jus. 4. ─ Aronica Giuseppe e C. s.a.s., ha presentato ricorso per cassazionecon un motivo. Banca Popolare Sant’angelo s.c.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.─ La ricorrente deduce:

Violazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 2909 c.c., poiché la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo alla società ricorrente il diritto agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e non da ogni singolo addebito, come statuito dal Giudice di primo grado, nonostante la mancata impugnazione da parte della banca intimata di tale statuizione e la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. La statuizione della decorrenza degli interessi costituisce, pertanto, giudicato. 5.1─ La censura è fondata.

La corte ha proceduto a riformare la decorrenza degli interessi in assenza di uno specifico motivo di appello e non tenendo conto che mentre il debito di valore da fatto illecito, in cui gli interessi sono una tecnica liquidatoria del danno, può essere riliquidato anche per la parte sugli interessi in appello nonostante l’assenza di impugnazione, nel caso di azione di ripetizione di indebito, come nella specie, la diversità del regime del debito di valuta si riproduce anche quanto agli interessi, con la conseguenza che la riliquidazione di questi ultimi comporta l’impugnazione. 6.− Per quanto esposto,il ricorso va accolto e decidendo nel merito bisogna disporre che, in relazione alla somma come rideterminata dalla corte d’appello, spettano gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo.

Poiché permangono le medesime ragioni enunciate dalla corte territoriale ai fini della compensazione delle spese, le spese di entrambi i giudizi di merito possono essere compensate. I l contro ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso , cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dispone che, in relazione alla somma come rideterminata dalla C orte d’appello di Palermo nella sentenza impugnata, sono dovuti gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo. Le spese deigiudizi di I e II grado sono compensate . La corte condanna, altresì,il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.300 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese g