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Ordinanza — n. 6844/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the delegated judge's 'filed for record' order lacked decisive value for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6844/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elipso Finance inadmissible, ruling that the lower court's order was not a final decision. The appellant challenged a delegated judge's note approving a liquidator's asset list, arguing it required review. The court held that such a non-binding administrative act lacks the decisive quality necessary to trigger cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; The extraordinary appeal to the Court of Cassation is inadmissible against acts that lack decisive value and finality, as they do not establish res judicata or bind the parties' subjective rights.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility decisive value of acts consumer debt crisis liquidator asset list filed for record order procedura di rivendicazione nel pignoramento credito contestato liquidatore giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il tribunale ha rilevato l’inammissibilità del reclamo perché il provvedimento del giudice delegato, limitandosi a disporre un “visto, agli atti” sullo stato passivo predisposto dal liquidatore, non assumeva alcuna valenza decisoria.
Art. 13, comma 2, l. 3/2012
Il liquidatore nominato per l’esecuzione del piano exart. 13, comma 1, l.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 22048/2023
Cass., Sez. U., 22048/2023, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 27073/2016
U., 22048/2023, Cass., Sez. U., 27073/2016, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 26989/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25051/2020 R.G. proposto da : ELIPSO FINANCE s.r.l. e per essa, quale mandataria, IFIS NPL SERVICING s.p.a., rappresentatae difesa dall' A vvocato Enrico Bordi (BRDNRC41B19G337I)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro TRAVERSA STEFANO, gestore della crisi e liquidatore nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 17/2017 del Tribunale di Parma, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Calandruccio (CLNMHL74E01G337J) giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente – nonchécontro MAROCCHI GIUSEPPE, ITALFONDIARIO s.p.a. , COMUNE di BUSSETO, AGENZIA della RISCOSSIONE di PARMA, MAROCCHI GABRIELLA, EREDI di CAMUSSI FRANCESCO -intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma in RG. n. 17/2017 depositata il 7/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Si evince dal provvedimento impugnato che il giudice del Tribunale di Parma, con decreto depositato in data 1° aprile 2019, omologava il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da Gabriella Marocchi. Il liquidatore nominato per l’esecuzione del piano exart. 13, comma 1, l. 3/2012 depositava uno stato passivo al cui interno il credito di Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria di Elipso Finance s.r.l., non veniva incluso. Il giudice delegato apponeva un visto su tale stato passivo in data 6 novembre 2019, disponendo che fosse acquisito agli atti.

2. F.B.S. s.p.a., quale mandataria di Elipso Finance s.r.l., proponeva reclamo avverso il provvedimento di visto apposto dal giudice delegato sullo stato passivo predisposto e depositato dal liquidatore. Il Tribunale di Parma giudicava l’impugnazione inammissibile, giacché il provvedimento impugnato non aveva alcuna valenza decisoria. Aggiungeva che le contestazioni relative all’operato del liquidatore dovevano essere portate all’attenzione del giudice investito della procedura, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. 3/2012, e non potevano essere reclamate direttamente avanti al tribunale, poiché il rimedio del reclamo era esperibile unicamente avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore. Osservava che quand’anche si fosse voluto ritenere che il reclamo fosse stato rivolto al decreto di omologa del piano del consumatore, il reclamo sarebbe stato comunque inammissibile perché tardivo, in quanto il termine il dieci giorni dalla comunicazione era ampiamente decorso.

3. Ifis NPL Servicing s.p.a., quale mandataria di Elipso Finance s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Stefano Traversa, gestore della crisi e liquidatore nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 17/2017 promossa da Gabriella Marocchi. Gli intimati Gabriella Marocchi, eredi di Francesco Camussi, Giuseppe Marocchi, Italfondiario s.p.a., Comune di Busseto e Agenzia della Riscossione di Parma non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione presentato da Ifis NPL Servicing s.p.a. ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il tribunale ha rilevato l’inammissibilità del reclamo perché il provvedimento del giudice delegato, limitandosi a disporre un “visto, agli atti” sullo stato passivo predisposto dal liquidatore, non assumeva alcuna valenza decisoria. Una simile statuizione è, a sua volta, carente dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato che legittimano il ricorso straordinario per cassazione.

Se, infatti, la decisorietà consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice ad incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato (effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo; cfr. Cass., Sez. U., 22048/2023, Cass., Sez. U., 27073/2016, Cass., Sez. U., 26989/2016), è evidente che il provvedimento che abbia (peraltro correttam ente) registrato l’assenza di alcuna valenza decisoria di una statuizione che aveva disposto la mera acquisizione agli atti un atto del liquidatore incaricato dell’esecuzione del piano del consumatore omologato non si è espresso su alcuna controversia né ha inciso in alcun modo su diritti soggettivi, ma ha constatato, tutto al contrario, che nessuna controversia vi era stata e che nessun diritto era rimasto inciso.

Questa mancanza di attitudine al giudicato del provvedimento impugnato comporta che lo stesso possa essere sempre superato da un diverso provvedimento assunto dal giudice investito della procedura, per motivi sia sopravvenuti che preesistenti.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu