Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Lanzone Due Srl, had previously filed a decree against the defendants but subsequently submitted a withdrawal request. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings without further substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a separate declaration of dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17923/2021 R.G. proposto da : LANZONE DUE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE (RDLMGS54A04L049U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DESSI RICCARDO, REGGI SAVERIO, FALLIMENTO GESTIONI AMBIENTALI S.N.C. DI TEC S.P.A. TERMO ENERGIA CALABRIA, elettivamente domiciliati in Roma Via Lazzaro Spallanzani 22/a, presso lo studio dell’avvocato NUZZO ANTONIO (NZZNTN56E30H501E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro DESSI' RICCARDO , REGGI SAVERIO, FALLIMENTO N 27/2014 -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE LA SPEZIA n. depositata il 19/04/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/