Cassation appeal dismissed by decree due to plaintiff's formal withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The appellant, Casa di Salute S Lucia SRL, withdrew the lawsuit against the Miranda family and others, which the court accepted as meeting the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were extinguished without any further substantive ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the requirements for extinguishing the proceedings, resulting in the immediate termination of the case without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8089/2021 R.G. proposto da : CASA DI SALUTE S LUCIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI MARTA (LTTMRT68H59H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato VITOBELLO FRANCESCO (VTBFNC67E16G190P) -ricorrente- contro MIRANDA LUISA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPENA ANGELO (SPNNGL64C01F839C) -controricorrente- nonchè contro MIRANDA LUISA, MIRANDA FRANCESCO, MIRANDA MICHELE, MIRANDA ALESSANDRO, PIZZUTI ELEONORA, MIRANDA FERNANDO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3194/2020 depositata il 22/09/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il