Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Roma Filomena, represented by Lawyer Luzi Riccardo, did not act within the deadline, while the respondent, Credit Agricole Italia, represented by Lawyers Moccì Francesco and Bruno, contended for the dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11741/2024 R.G. proposto da : ROMA FILOMENA, elettivamente domiciliata in CESENA, VIA UMBERTO SABA, n.541, presso lo studio dell’avvocato LUZI RICCARDO (LZURCR68M18H620O) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain R OMA , VIA FABIO MASSIMO, 72, presso lo studio dell’avvocato MOCCI FRANCESCO (MCCFNC76A30F979E) che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Paolo Francesco Bruno (cod. fisc. BRN PFR 80R01 F205C), -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FORLI' n.734/2023 depositata il 08/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge