Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Siena NPL 2018 SRL, did not request a decision on the settlement offer, while the respondents, the Torresan brothers, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15831/2024 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliata in PADOVA GALLERIA TRIESTE N. 5, DOM. DIG, presso lo studio dell’avvocato RIPA MARCO (RPIMRC64R19C352C) che larappresenta e difende -ricorrente- contro TORRESAN GIANCARLO, TORRESAN FABIANO, TORRESAN MICHELE, elettivamente domiciliati in CASONI DI MUSSOLENTE VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 26, presso lo studio dell’avvocato BISA INGRID (BSINRD78A50A471F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHENO MASSIMO (GHNMSM73R22A703H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.838/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistata