Cassation court allows appeal by ex-shareholders of a cancelled company regarding successor liability in pending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal, ruling that the appeal must be directed against the cancelled company's former shareholders. The lower court had incorrectly denied their standing based on limited liability rules, failing to recognize that the company's cancellation interrupted the proceedings and transferred the creditor's claim to the ex-shareholders. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower judgment and remanded the case for retrial before the indicated appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 c.c.; Art. 299 c.p.c.; Art. 110 c.p.c.; Art. 300 c.p.c.; Art. 303 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a capital company is cancelled while litigation is pending, the appeal must be brought by or against the former shareholders, as the cancellation interrupts the process and transfers the claim to them regardless of their participation in asset distribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MONTE DEI PASCHI DI SIENA,rappresentata e difes a da gli A vv. ti Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo,252 presso lo studio dell’Avv. Marika Miceli -ricorrente- Contro MANNELLI ETTORIANO, CARRADORI MARIA MARZIA e MANNELLI ALESSIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto Buiani pec. ) -controricorrente- Oggetto : Accertamento nullità contrattuali Rideterminazione credito Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenzen.210/2021 del 24.11.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 2 .2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.−Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29 gennaio 2016, Alex s.r.l., dopo, avere vanamente esperito il tentativo di conciliazione preventiva e promosso una ATP per verificare l'esistenza di addebiti ingiustificati nel rapporto di conto corrente intrattenuto con la filiale di Agliana della Banca Toscana s.p.a. (poi divenuta Banca Monte dei Peschi di Siena s.p.a.), chiedeva al Tribunale di Pistoia di accertare l'ammontare degli addebiti illegittimi per interessi e commissioni non dovute, con ridete rmina zione de l dare-avere tra le parti e sentir conseguentemente condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in €296.040,23 oltre interessi e spese. 2.─Con ordinanza decisoria il Giudice adito, recepite le risultanze della CTU espletata, accertava l'illegittimità dell'addebito in conto corrente d'interessi passivi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non specificamente convenute per iscritto, nonchèl'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, e condannava quindi la banca al pagamento in favore della Alex sx.l. della complessiva somma di € 223.752,81. 3.─ Monte dei Paschi di Siena proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze .
All'udienza d ell’ 8 ottobre 2019 il procuratore di parte appellata e appellante incidentale produceva visura camerale attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese e la Corte dichiarava interrotto il giudizio. Con ricorso depositato il 18 novembre 2019 la banca riassumeva il procedimento nei confronti dei soci Mannelli Ettoriano, Mannelli, Alessio e Carradori Maria Marzia.La Corte adita con la sentenza qui impugnata dichiarava inammissibile l’appello riassunto dalla Banca ed anche l’appello incidentaleproposto da Mannelli Ettoriano, Carradori Maria Marzia e Mannelli Alessio.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)L'eccezione sollevata da gli ex soci circa l'inammissibilità della domanda avversa, sia per carenza di legittimazione, sia per carenza d'interesse, è fondata. A norma dell'art. 2495 c.c. i soci di una società a responsabilità limitata estinta per cancellazione dal registro delle imprese non rispondono dei residui debiti sociali, se non nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo in base al bilancio finale di liquidazione; b)la stessa difesa della banca riconosce che le somme pagate alla società in forza della provvisoria esecutività della condanna di primo grado furono utilizzatenon per rimborsare il capitale ai soci, ma "per pagare compensi professionali e coprire le perdite" della società.
In tale situazione, i soci possono davvero "tirarsi fuori" dall'area della responsabilità secondo l'immagine icasticamente evocata dal procuratore di BMPS, in quanto non hanno personalmente incassato, né rimesso a favore di terzi, i fondi provvisoriamente corrisposti dalla banca;
c) in sintesi, nel quadro potenziale fenomeno successorio innescato dalla estinzione dell'ente collettivo, qualora i soci non abbiano comprovatamente ricevuto alcunchè dalla liquidazione della società di capitali, essi non “ereditano” obbligazioni di sorta nei confronti dei terzi creditori, mentre il liquidatore che abbia male impiegato o addirittura distratto fondi incassati in via provvisoria può senz'altro incorrere in responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte danneggiata, non per s ubentro nel debito ma per responsabilità propria; d)né la circostanza che il socio Mannelli Ettoriano fosse al contempo liquidatore della società può far convertire ad altro titolo, completamente diverso nei presupposti la domanda qui proposta nei suoi confronti, discutendosi inun caso dell'adempimento di un debito per responsabilità successoria, nell'altro caso di eventuale responsabilità derivante da mala gestio;
e) la domanda sottesa all'appello incidentale degli ex soci a suo tempo proposto dalla società, volta ad accertare crediti ulteriori verso la banca, del tutto incerti, contestati, illiquidi, come tali non considerati nel bilancio finale di liquidazione è egualmente inammissibile. A parte l'evidente assurdità che deriverebbe dal riconoscimento della legittimazione attiva rispetto ad un rapporto successorio per il quale agli stessi soggetti è stata negata la legittimazione passiva, la cancellazione volontaria della società implica l'abbandono di ogni potenziale pretesa del genere, non perpetuabilein capo agli ex soci; 4.
─ Monte dei Paschi di Siena ha presentato ricorso per cassazione con un motivo articolato in più censure ed anche memoria. Mannelli Ettoriano, Carradori Maria Marzia eMannelli Alessio ha nno presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.─ La ricorrente deduce: Violazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 2495 e 2697 c.c. e, processuali, di cui agli artt. 100, 110,300 e 303 c.p.c. vizio evocato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di prove precostituite aventi ad oggetto fatti decisivi per il giudizio che sono state oggetto di discussione tra le parti, vizio evocato ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.
Tutti i documenti prodotti dalle parti non hanno ricevuto alcuna delibazione e la ripartizione dell’attivo societario fra i soci non era determinante per la ricorrenza della legittimazione processuale passiva in capo agli ex soci della società cancellata. La Corte ha errato laddove ha negato la responsabilità successoria degli ex soci sostituendola con una responsabilità aquiliana da mala gestio dell’unico ex socio ed ex liquidatore. Secondo le Sez. Unite della Cassazione l’estinzione della società che avviene quando il giudizio sia già stato incardinato determina ex art. 299 c.p.c. un fatto interruttivo del processo e produce un fenomeno successorio universale, ancorchè sui generis, riconducibile all’applicazione dell’art. 110 c.p.c. con la conseguenza che la riassunzione o prosecuzione del giudizio dovrà avvenire da parte, o nei confronti, degli ex soci, inqualità di nuovi titolari della pretesa creditoria 5.1─ La censura è fondata , questa Corte ( Cass. , n. 9094/ 20 17 e successive conformi ) ha più volte statuito (in tema di contenzioso tributario) che, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale (potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci), 6.− Per quanto esposto,il ricorso va accolto.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa compo